di Valeria Zeppilli - I conti correnti bancari del presunto evasore fiscale possono essere sequestrati ai fini della confisca anche se su di essi confluisce la pensione.
La Corte di cassazione, nella sentenza numero 44912/2016 del 25 ottobre (qui sotto allegata), ha infatti precisato che l'articolo 545 del codice di procedura civile, nel circoscrivere la possibilità di pignorare i trattamenti pensionistici o quelli ad essi assimilati alla misura del quinto del loro importo, limita la sua operatività al processo esecutivo.
Tale norma, del resto, tutela l'interesse pubblicistico consistente nel garantire al pensionato la disponibilità di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, essendo volta ad evitare che questi gli siano sottratti prima della corresponsione.
La natura di norma relativa al processo di esecuzione del predetto limite è stata peraltro confermata dal nuovo testo dell'articolo 546, comma 1, risultante dalla modifica apportata dal decreto legge numero 83/2015.
Per i giudici, quindi, l'articolo 545 c.p.c. non opera in nessun caso al di fuori del processo esecutivo, specialmente nei casi, come quello sottoposto alla sua attenzione, in cui le somme erogate a titolo di pensione sono già state corrisposte e si sono confuse con il resto del patrimonio dell'avente diritto.
Peraltro il ricorrente, lamentando che il giudice del merito avrebbe errato nell'escludere l'impignorabilità dei propri trattamenti pensionistici, non aveva neanche fornito informazioni precise né circa l'entità del suo patrimonio mobiliare, né circa l'ammontare dei suoi depositi bancari e della sua pensione.
Pur volendo considerare operante nel caso di specie la norma del codice di rito che limita la pignorabilità della pensione, quindi, per la Corte la somma corrisposta al creditore aveva comunque perso l'invocata natura pensionistica anche a seguito dell'accredito da epoca non precisata sul conto corrente bancario.
Corte di cassazione testo sentenza numero 44912/2016