di Lucia Izzo - Quando la coppia scoppia non è un momento facile per molte famiglie, in particolare quando la separazione o il divorzio incidono su figli minorenni a carico. Non si tratta solo di un'incidenza emotiva e sentimentale, ma anche assai pratica soprattutto in relazione a profili come l'assegnazione della casa coniugale, la separazione dei beni e il mantenimento destinato ai figli.
Alcuni comuni, per offrire un sostegno alle coppie di separati e divorziati, hanno introdotto una misura ad hoc, quella relativa all'anticipo dell'assegno di mantenimento: in sostanza, laddove il genitore obbligato non versi le somme destinate al mantenimento dei figli minori, interviene il Comune che ne assicura l'anticipo al genitore affidatario. Sarà poi l'amministrazione a riscuotere dal genitore obbligato le somme concesse in via anticipata.
Per attivare la misura, ad esempio, in provincia di Trento si richiede, oltre alla minore età del figlio destinatario dell'assegno, l'esistenza di un provvedimento del Tribunale con formula esecutiva che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato, nonché l'atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato nel termine di 10 giorni da parte del genitore inadempiente o la sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l'obbligato al mantenimento.
Infine, è menzionata anche la dichiarazione della surroga rilasciata dal richiedente, con la quale viene trasferito alla Provincia autonoma di Trento il diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura pari alle somme anticipate al beneficiario.
Nel 2015, in Alto Adige, in base ai dati emersi dal convegno sul sostegno finanziario alle famiglie per divorzi e separazioni svoltosi nei giorni scorsi a Bolzano, sono state ben 637 le richieste per l'anticipo dell'assegno di mantenimento, per un totale di quasi mille minori, mentre sono 500 i figli con meno di 18 anni che ogni anno vengono coinvolti in una separazione o in un divorzio.
Tale misura è già stata prevista a livello nazionale, con la legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015 art. 414, 415, 416) che ha introdotto in via sperimentale per quest'anno un nuovo Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, per intervenire quando il coniuge beneficiario di mantenimento non riceva le somme dovute dall'ex e sia in obiettivo stato di bisogno (per approfondimenti: Se l'ex non paga il mantenimento, ecco come accedere ai soldi dello Stato).
Al momento, tuttavia, la misura è ferma al palo: non si sono più avute notizie circa le modalità operative con cui verranno introdotte le disposizioni necessarie per l'attuazione del Fondo, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità di pagamento delle somme, alle modalità di riassegnazione al Fondo delle somme recuperate dal coniuge inadempiente.