Avv. Paolo Accoti - L'art. 2054, comma I, c.c., stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
La norma, pertanto, sancisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, il quale, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto era nelle proprie capacità per evitare l'evento dannoso.
Ciò evidentemente, non preclude al giudicante di accertare eventuali corresponsabilità da parte del pedone nella causazione del sinistro e, pertanto, valutare il comportamento dello stesso al momento dell'incidente ma, nondimeno, la dimostrazione del comportamento imprudente tenuto dal pedone, non esime il giudice dal valutare la condotta di guida tenuta dall'investitore, al fine ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dello stesso dall'art. 2054, I co., c.c.
Da quanto appena detto: "deriva, logicamente, dalla configurabilità di una concorrenza di responsabilità tra conducente e pedone, che può essere esclusa soltanto - operando a carico del conducente, appunto, una presunzione - tramite l'accertamento di una condotta del pedone investito che sia talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accade l'investimento, da "sconnettere" in toto il sinistro dalla serie causale rapportabile alla condotta del conducente".
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 21072, pubblicata in data 19.10.2016.
La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo che rigettava la richiesta di risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto un pedone.
Dall'esame della dinamica del sinistro, per cui il conducente di un autocarro investiva sul piede l'attore il quale, in quel momento, si trovava appoggiato sull'autovettura in sosta lungo carreggiata di una area adibita a parcheggio, il Tribunale riteneva discendere la responsabilità esclusiva del pedone che, vedendo sopraggiungere l'autocarro, avrebbe avuto tempo e modo di spostarsi.
La sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia e, quindi, giungeva dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, interessata della vicenda a seguito di ricorso presentato dal medesimo pedone.
Lo stesso lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., "per avere il giudice d'appello ritenuto che il pedone fosse stato l'unico responsabile del sinistro, mentre l'articolo 2054, primo comma, c.c. grava il conducente della prova liberatoria: e ciò sarebbe stato ignorato dalla corte territoriale, che non ha verificato la condotta di guida del camionista".
Il Supremo collegio premette che il primo comma dell'art. 2054 c.c., pone in capo al conducente del veicolo la prova dell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di poterlo considerare esente da ogni responsabilità per il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Ci si trova, pertanto, al cospetto di una presunzione juris tantum (da ultimo: Cass. 24472/2014; Cass. 5399/2013; Cass. 2173/2016 n. 2173).
Tuttavia, continua la Corte, "se è vero che tale presunzione non preclude l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone investito ex articolo 1227, primo comma, c.c. - concorso che sussiste qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato pericoloso e imprudente (v. p.es. Cass. sez. 3, 13 novembre 2014 n. 24204 e Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 6168) -, ciò non significa che l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone esoneri dall'accertamento necessario per superare la presunzione di cui all'articolo 2054, primo comma, c.c. in ordine alla condotta del conducente (sempre tra gli arresti più recenti, v. l'assai chiara Cass. sez. 3, 5 marzo 2013 n. 5399, cit.: "L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo"; e sulla stessa linea Cass. sez. 3, 24 novembre 2009 n. 24689; Cass. sez. 3, 8 agosto 2007 n. 17397; Cass. sez. 3, 21 aprile 1995 n. 4490)".
In altri termini, l'eventuale acclarata responsabilità del pedone, non esime il giudice dal compiere gli opportuni accertamenti al fine di verificare la condotta di guida tenuta dal conducente il veicolo investitore.
Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, "tutto ciò deriva, logicamente, dalla configurabilità di una concorrenza di responsabilità tra conducente e pedone, che può essere esclusa soltanto - operando a carico del conducente, appunto, una presunzione - tramite l'accertamento di una condotta del pedone investito che sia talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accade l'investimento, da "sconnettere" in toto il sinistro dalla serie causale rapportabile alla condotta del conducente".
Nello specifico della vicenda, quindi, afferma come "emerge ictu oculi che la prospettiva della responsabilità del camionista non è stata mai adottata dalla corte, la quale ha glissato completamente il dettato normativo che la impone, cioè la presunzione di cui all'articolo 2054, primo comma, c.c., attraverso un affastellamento di elementi tutti univocamente orientati (pur se evidentemente incidenti anche sulla condotta del camionista) a censurare la condotta del pedone. Il quale tutto doveva prevedere, nel buio, della condotta del camionista; mentre quest'ultimo non era obbligato a tener conto della situazione di scarsa illuminazione e non poteva prevedere che in una zona affollata da tanti veicoli parcheggiati vi fosse qualche pedone che dai veicoli era sceso".
Il ricorso, conseguentemente, viene accolto, in considerazione del fatto che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 2054, primo comma, c.c., la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla corte territoriale in diversa composizione, al fine di valutare la condotta tenuta dal camionista, al fine di verificare se può ritenersi superata la presunzione di responsabilità in capo allo stesso.
Cass. civ., Sez. III, 19/10/2016, n. 21072STUDIO LEGALE Via Amsterdam - TREBISACCE (CS)
Tel. e Fax 0981 420088 - Cell. 335.6630292
Mail: avv.paolo.accoti@gmail.com