Per la Cassazione è sufficiente l'effetto destabilizzante, di una certa consistenza, sulla serenità e sull'equilibrio psicologico

di Lucia Izzo - Non può escludersi lo stalking se la vittima, anziché ergere un muro di protezione della propria vita, comunichi con lo stalker per farlo desistere dal suo comportamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 45646/2016 (qui sotto allegata) annullando la sentenza che aveva assolto una donna per il reato di atti persecutori posti in essere nei confronti del proprio ex.


Per la Corte d'Appello il fatto non sussiste, essendo gli episodi molesti contestati all'imputata, inidonei a provocare uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, dei quali, peraltro, non sussisteva alcuna prova concreta. 


Una decisione che contrasta con i fatti ritenuti incontestati, ossia le azioni ripetutamente moleste messe in atto dall'imputata, durate oltre tre anni, attuate sia nei confronti della persona offesa che della sua nuova fiamma, come la donna ha addirittura confessato in udienza: si tratterebbe di svariati sms, telefonate, mail e post, colmi di insulti, commenti dispregiativi e diffamatori, il tutto condito con diverse minacce a danno della persona offesa, oltre a tentativi di avvicinarlo contro la sua volonta.


I giudici a quo, tuttavia, si soffermano sul comportamento dell'uomo che non avrebbe cambiato le sue abitudini di vita o il suo numero telefonico, ma, anzi, in talune occasioni avrebbe addirittura risposto alla donna che lo perseguitava. La difesa, però, spiega che mancato cambio di numero o di abitudini era legato alla professione di medico della vittima che, per essere raggiunto dai pazienti, non aveva cambiato utenza e neppure avrebbe potuto disertare al lavoro.


Inoltre, il fatto che l'uomo avesse risposto ad alcuni messaggi inviati dall'imputata, è finalizzato solo a farla recedere dalla sua pervicace condotta: d'altronde, per la sussistenza del delitto, non si richiede che la vittima ponga un muro a protezione della propria vita sociale.


In effetti, evidenziano gli Ermellini, nel caso di specie i giudici d'appello non hanno ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto quando si riformi totalmente la decisione di primo grado: come affermato dalla giurisprudenza, quella di atti persecutori è una fattispecie di reato abituale che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari.


La Corte d'Appello si è mostrata, tuttavia, discorde rispetto al giudice di primo grado quanto all'idoneità degli indicati comportamenti dell'imputata a integrare uno degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p., pur dando atto della persecuzione a cui la vittima era stata sottoposta e dell'idoneità d tale attività a cagionare fastidio, imbarazzo ed esasperazione


Si tratta, evidenzia la Cassazione, di un alluvione di messaggi, anche ingiuriosi e denigratori, provenienti da una donna verosimilmente incapace di reggere alla tensione provocatale da una delusione amorosa.


Per la consumazione dell'evento, spiega il Collegio, deve ritenersi sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, naturalmente di una certa consistenza come suggerisce l'uso da parte del legislatore degli aggettivi "grave" e "perdurante" riferiti allo stato d'ansia.


Il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto degli elementi segnalati dal primo giudici sui quali è stato fondato il giudizio circa la sussistenza dell'evento relativo allo stato d'ansia della vittima e verificare se la condotta molesta dell'imputata, nel caso, fosse idonea o meno a integrare una diversa ipotesi delittuosa, comunque ricavabile dalla contestazione mossa alla donna. Parola al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 45646/2016

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