di Valeria Zeppilli - L'inosservanza dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza mentre si viaggia a bordo di un autoveicolo può comportare un taglio al risarcimento spettante in caso di incidente stradale: tale comportamento imprudente e irrispettoso degli obblighi di legge, infatti, non può non incidere sulla liquidazione del danno.
Ma come fare ad essere certi che tale dispositivo non è stato utilizzato? Di certo, un aiuto importante è dato dall'esame delle lesioni che derivano dall'incidente.
Con l'ordinanza numero 22351/2016 depositata dalla Corte di cassazione il 4 novembre scorso e qui sotto allegata, ad esempio, i giudici hanno avallato la scelta della Corte del merito di valorizzare la circostanza che la vittima del sinistro, nel caso di specie, aveva subito delle ferite al volto e di risalire da ciò, ai sensi dell'articolo 2727 del codice civile, al fatto che ella non avesse allacciato le cinture di sicurezza: tali ferite, infatti, non potevano che derivare dall'impatto contro le parti interne dell'abitacolo, favorito dal mancato utilizzo dei predetti dispositivi.
Così facendo, la Corte d'appello aveva quindi ridotto il danno del 15%, considerando che il concorso aveva concausato solo una parte delle lesioni, ovverosia quelle al viso.
La sua decisione, per la Cassazione, è incensurabile.
Degno di nota è poi il fatto che, con l'occasione, i giudici hanno chiarito anche che non è possibile considerare una valutazione di diritto lo stabilire se una condotta possa essere considerata o meno la causa di un certo danno: si tratta, infatti, di un tipico apprezzamento di fatto.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 22351/2016