di Lucia Izzo - In materia di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44323/2016 (qui sotto allegata) che si è espressa sulla vicenda riguardante un incidente stradale particolarmente grave da provocare vittime.
L'imputato, infatti, in sede di merito era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione all'incidente stradale in cui era stato coinvolto il suo veicolo unitamente a quello condotto da altro soggetto, separatamente giudicato.
A quest'ultimo, in particolare, era addebitata la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, mentre, l'addebito contestato al ricorrente riguardava essenzialmente la violazione della norma speciale in tema di velocità.
Per i giudici, avendo l'imputato tenuto una velocità non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, costui aveva concorso nella determinazione del sinistro, riconducibile anche all'imprudente condotta di guida dell'altro automobilista, senza che si potesse evocare il tema della causa eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico.
Ampiamente motivato, per gli Ermellini, è il giudizio sulla responsabilità: va ricordato, spiega i collegio, che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
In altri termini, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili (cfr. Cass., sent. n. 46818/2014).
Nel caso di specie, tale principio, concludono i giudici, va non solo riaffermato, ma ulteriormente valutato tenuto conto del comportamento di per sè colposo dell'imputato (in punto di rispetto dei limiti di velocità), tale da essere stato motivatamente valorizzato per fondare l'addebito di cooperazione colposa.