di Marina Crisafi - Per le truffe online la competenza è del giudice del tribunale del luogo in cui il beneficiario ha ricevuto materialmente il bonifico. Non conta, in sostanza, da dove sia partita la disposizione di pagamento, perché il delitto si consuma nel momento in cui è stato conseguito l'ingiusto profitto, il quale coincide con l'accredito della somma sul conto corrente del beneficiario. È questo quanto stabilito dalla seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 48027/2016, pubblicata il 14 novembre scorso (e qui sotto allegata), tornando ad occuparsi della materia, dopo il recente arresto dell'8 settembre (cfr. sent. n. 37400/2016).
Nella vicenda, il Palazzaccio ha dato ragione a una donna condannata in appello per una truffa avvenuta su internet, ritenendo che la Corte sia caduta in errore a stabilire la competenza a decidere del tribunale del luogo in cui le vittime effettuarono materialmente il bonifico bancario in favore dell'imputata e non già quello dove la stessa riscosse le somme.
Per gli Ermellini, anche se la persona truffata che effettua il pagamento perde subito il denaro, il profitto è conseguito dal truffatore soltanto quando il denaro è riscosso presso la banca dove ha acceso il conto corrente sul quale lo stesso è stato accreditato e non in quello in cui l'acquirente effettuò l'accredito (per approfondimenti, vai alla guida legale al reato di truffa).
Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l'ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa". Invece, "nell'ipotesi in cui non ci sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all'articolo 9 c.p.p.". La sentenza è annullata senza rinvio.
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Cassazione, sentenza n. 48027/2016
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