di ValeriaZeppilli - Se un minore, figlio di coniugi separati, ha un rapporto "simbiotico" con la madre, il giudice può legittimamente disporre il collocamento prevalente presso il padre, al fine di garantire il corretto ed equilibrato sviluppo del piccolo.
Con l'ordinanza numero 23324/2016, depositata il 16 novembre e qui sotto allegata, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha infatti sottolineato che in simili casi è fondamentale l'intensificazione dei rapporti con l'altro genitore al fine di tutelare il piccolo e la sua crescita.
Ma non solo: la collocazione prevalente presso il padre non trova impedimento neanche se il minore, come è accaduto nel caso di specie, in sede di giudizio esprime il suo desiderio di rimanere con la madre: il rapporto di eccessiva dipendenza dalla donna, infatti, può compromettere il suo equilibrio e minare i suoi rapporti con il padre.
Ad essere ricorsa in Cassazione, nella vicenda decisa con la pronuncia in commento, era proprio la madre che non accettava il verdetto della Corte d'appello, specie considerando la volontà del figlio di restare con lei. Ma per i giudici di legittimità non c'è nulla da fare: la Corte del merito ha già argomentato adeguatamente la sua scelta di collocare il piccolo con il papà a causa del rapporto "simbiotico e di eccessiva dipendenza" con la mamma. Il minore, oltretutto, si trovava in un periodo in cui era fondamentale per lui rafforzare e identificare il rapporto con il padre.
La donna, quindi, non può far altro che accettare il verdetto e ristabilire un legame equilibrato con il piccolo.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 23324/2016