Avv. Barbara Paoletti - La trattazione di interesse è inerente la provvisoria esecutività delle statuizioni dichiarative di una sentenza che si innesta all'interno di un contenzioso civile avente ad oggetto la paventata occupazione senza titolo di un immobile in forza di una statuizione di una sentenza che dichiarava l'illegittimità del titolo in capo all'occupante. La sentenza in oggetto (la n. 2691/2014 del tribunale di Genova) non presentava le caratteristiche del passaggio in giudicato, risultando impugnata in secondo grado e dunque nelle more del giudizio di appello. Da qui la quesito sulla fondatezza della pretesa provvisoria esecutività della statuizione dichiarativa (inerente la legittimità del titolo) all'interno di una causa civile per occupazione senza titolo.
Passando ad una breve disamina del diritto all'accertamento dell'occupazione senza titolo, valevole quale premessa introduttiva, si evidenzia come qualora si venga privati della possibilità di godimento di un immobile ad opera di un terzo che non ne abbia titolo alcuno, si ha diritto a promuovere un'azione civile per chiederne la condanna al rilascio, ovvero la restituzione. Si tratta di un'azione personale per mezzo della quale la parte chiede che si accertarti che il bene risulti detenuto da un soggetto privo di titolo legittimo, senza la necessità che il Giudice valuti, accerti e si pronunci anche in ordine al suo diritto di proprietà. Tuttavia l'attore non sarà dispensato dall'onere di fornire la prova di esserne proprietario, almeno attraverso il deposito di idonea documentazione in tal senso.L'introduzione di una causa civile avente il summenzionato oggetto sulla base di una statuizione dichiarativa di una sentenza civile non definitiva, quale prova della titolarità del diritto a proporre l'azione, nonché dell'illegittimità del diritto ad occupare il bene in capo all'occupante, ha comportato il sollevamento della questione diritto circa la provvisoria esecutività delle statuizioni dichiarative di una sentenza. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 282 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Tuttavia tale norma non può essere letta (ed interpretata) con l'indiscriminata attribuzione della provvisoria esecutività alla integralità delle sentenze di primo grado, con il "pericolo" di alterazione del rapporto giuridico tra le parti. Il principio di diritto che si può ricavare è che l'insegnamento in ordine alla normale esecutorietà delle sentenze, con riferimento agli effetti dichiarativi e costitutivi, si ha solamente con il passaggio in giudicato della sentenza e non in forza dell'articolo 282 c.p.c.
Infatti copiosa giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha ampliato il novero delle statuizioni provvisoriamente esecutive, arrivando a consolidare la prassi secondo della provvisoria esecuzione delle sentenze con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n. 4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n. 1619/2005, Cass. n. 21367/2004); ma in alcun caso ha sostenuto la medesima conclusione circa gli effetti dichiarativi e costitutivi di tali sentenze, e quindi implicitamente ribadendo il tradizionale insegnamento circa la normale esecutività di tali sentenze, che si ha solo con il passaggio in giudicato della pronuncia.
Nel caso in esame il Giudicante ha ritenuto come, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, (in particolare Cass. SS.UU. n. 4059/2010), sia pacifico ritenersi la provvisoria esecutività delle pronunce di condanna e di quelle costitutive - limitatamente ad alcuni effetti - ma non anche degli effetti dichiarativi della medesima pronuncia, per i quali è necessario attendersi il passato in giudicato. E per l'effetto ha dichiarato inammissibile la domanda introduttiva del giudizio, basato - come esplicitato in premessa - sulla provvisoria esecutività di un effetto dichiarativo di una pronuncia, ossia la qualità di avente diritto nell'introduzione di una causa per occupazione senza titolo.
Avv. Barbara Paoletti
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