L'articolo 9 del testo, intitolato "Comportamenti vietati", chiarisce che è vietato non solo «effettuare qualsiasi forma di accattonaggio... che crei molestia alle persone richiedendo denaro...» ma inoltre è «vietato sulle aree pubbliche o aperte al pubblico elargire somme di denaro ai mendicanti, con una sanzione da 150 a 900 euro per il mendicante ma anche per chi gli elargisce il denaro. La stessa multa potrà essere comminata, infine, a coloro che dovessero stazionare «seduti, sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, piazze, marciapiedi, sotto i portici, nei pressi di edifici di valore storico e monumentale... nonché sdraiarsi sulle panchine impedendone ad altri il normale utilizzo».
Non si potrà chiedere l'elemosina agli incroci, nei parcheggi, davanti a monumenti, alla stazione ferroviaria, all'ospedale e alle strutture sociosanitarie, ma nemmeno in cimiteri, mercati e se si rischia di interferire con attività commerciali e pubblici esercizi. Inoltre, è vietato chiedere l'elemosina «con minori di diciotto anni o con sfruttamento di animali». La ratio della norma è quella di contrastare il racket che gestisce il denaro proveniente dalle persone che chiedono l'elemosina. La multa
per chi fa l'elemosina non viene applicata nel caso in cui il «cittadino voglia offrire al mendicante un aiuto non monetario (come generi alimentari, vestiario o simili)». Un divieto che, lontano dall'essere un segno di modernità, è sembrato a molti piuttosto esagerato ed eccessivo. Certo è che, anche in questo caso, si tratta di un esempio precursore che potrebbe essere seguito da altri comuni italiani.Leggi anche: https://www.studiocataldi.it/articoli/22308-chiedere-l-elemosina-e-reato.asp
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