di Lucia Izzo - Commette maltrattamenti il professionista che insulta, minaccia e ingiuria la sua dipendente. Tanto emerge dalla sentenza n. 51591/2016 (qui sotto allegata) della sesta sezione penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna al commercialista imputato per maltrattamenti, ex art. 572 c.p., per condotte vessatorie cui aveva sistematicamente sottoposto la donna nell'ambito lavorativo.
In particolare, si evince dalla sentenza, le espressioni di ira, le sanzioni umilianti, gli insulti e addirittura i lanci di oggetti, erano state una reazione, secondo le testimonianze, a veri o presunti errori della donna e si trattava di atteggiamenti finalizzati, nell'intento dell'imputato, all'esercizio del potere diretti correlato alla sua superiorità gerarchica di fatto.
Per gli Ermellini non è dubbio che il datore di lavoro sia titolare del potere di correzione e disciplina intesi come poteri di indicare le modalità adeguate di esecuzione della prestazione di lavoro, necessarie, o anche solo opportune, perchè la complessiva attività posta in essere dal soggetto organizzato per raggiungere un risultato economico (che sia un bene o un servizio, privato o pubblico) possa essere efficace allo scopo che ne giustifica e consente l'esistenza.
In tali limiti, prosegue a sentenza, è possibile sussumere il lavoratore dipendente nella nozione di soggetto sottoposto all'autorità del datore di lavoro, ma tuttavia va chiarito che il rapporto è quello tra due persone poste sul medesimo piano, quanto al profilo della dignità e dell'autonomia individuale.
In altri termini, nel caso del rapporto di lavoro, il potere di correzione e disciplina è esclusivamente funzionale ad assicurare la qualità e l'efficacia del risultato perseguito dalla singola organizzazione lavorativa, di cui è responsabile e fonte il datore di lavoro.
La fattispecie va ricondotta, secondo la Cassazione, non al reato di cui all'art. 571 c.p. come sostenuto dal giudice del merito, ma in quella di maltrattamenti ex art. 572 c.p. in quanto vi sono state condotte del tutto eccentriche rispetto all'esercizio, pur eccedente i limiti fisiologici, del potere di correzione/disciplinare.
La riferita situazione ambientale è sussumibile nel contesto lavorativo caratterizzato da quella che, per comodità espositiva, viene qualificata come parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto di prossimità permanente per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro, di abitudini di vita proprie e fisiologiche alle comunità familiari per la stretta comunanza di vita, nonchè di affidamento e fiducia del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità e informalità.
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