di Valeria Zeppilli - Non sempre il danno da reato può essere considerato lesivo anche da un punto di vista civilistico. Basti pensare a quanto deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 24627/2016 depositata il 2 dicembre (qui sotto allegata).
La questione sottoposta all'attenzione della Corte riguardava un furto avvenuto in un'orologeria che aveva comportato, nei gradi di merito, la condanna del proprietario dell'esercizio commerciale a risarcire il danno al cliente proprietario di alcuni degli orologi rubati da ignoti.
Per la Cassazione, però, tale verdetto deve essere ribaltato.
La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente considerato la responsabilità del depositario di cui all'articolo 1780 del codice civile come una responsabilità colposa e aveva individuato sul depositario stesso l'onere di provare l'adozione di tutte le misure di sicurezza e le cautele esigibili alla luce dei principi di inevitabilità e adeguatezza.
Da tali premesse in diritto, però, il giudice del merito non aveva tratto delle conseguenze altrettanto corrette circa la valutazione della concreta responsabilità del depositario.
Nel caso di specie, infatti, quest'ultimo aveva depositato in giudizio la documentazione idonea a provare che l'impianto di antifurto del suo negozio era stato sottoposto a numerosi interventi di manutenzione tali da dimostrarne la normale efficienza e l'astratta adeguatezza a prevenire i furti. Egli aveva inoltre depositato la denuncia di furto presentata in conseguenza dell'evento e che la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto dettagliata, in quanto contenente anche la descrizione delle modalità con le quali gli ignoti si erano introdotti nell'esercizio (che peraltro si erano estrinsecate in un sistema difficilmente prevenibile).
Tale documentazione, per la Cassazione, deve essere dotata di una valenza probatoria autonoma ed esaustiva, specie perché neanche contestata dalla controparte.
Di conseguenza, i verbali redatti dalla Polizia al momento dell'intervento sul luogo del reato rappresentano una "esigenza probatoria ultronea rispetto al quid disputatum" e la mancata produzione non è sufficiente a condannare il custode.
Pertanto il giudice del merito deve tornare sulla questione e a valutare se, sulla base delle prove fornite e sufficienti allo scopo, siano stati effettivamente rispettati i principi di inevitabilità e adeguatezza con riferimento alla condotta del custode.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24627/2016