Cosa cambia per avvocati e tributaristi dopo il D.L. 193/2016

di Lucia Izzo - Il decreto legge fiscale n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, recante recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (qui sotto allegato) prevede diverse novità che coinvolgono i difensori e i professionisti.

Patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

L'art. 1, ad esempio, prevede "Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato": dal 1° luglio 2017, infatti, le società del Gruppo Equitalia che svolgono funzioni di riscossione sono sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.


L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà affidato all'Agenzia delle Entrate e svolto da un ente pubblico economico strumentale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'ente avrà diverse alternative per difendersi in giudizio, a seconda della tipologia delle difese stesse. In primis, l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.


In alternativa emerge la possibilità di farsi patrocinare da avvocati del libero Foro convenzionati  (la cui individuazione e selezione avverrà presumibilmente, come per altri enti, in base ad avvisi e griglie di requisiti) ovvero di essere rappresentati, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Invece, innanzi alle commissioni tributarie, si applica l'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: l'Agenzia starà dunque in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. 


La competenza delle liti, trattandosi di una c.d. "difesa facoltativa" dell'Avvocatura erariale, non dovrebbe essere spostata nel distretto dove ha sede l'avvocatura medesima, ma radicata in funzione della sede dell'Ufficio dell'Agenzia.


Quanto alle convenzioni con avvocati del libero Foro, queste dovranno avvenire nel rispetto del codice degli appalti in materia di servizi (d.lgs 50/2016) ovvero a mezzo di selezione rispettosa dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. In ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Le novità per tributaristi e consulenti tributari

L'art. 6-bis del decreto legge prevede novità anche per professionisti certificati e qualificati, ossia tributaristi e consulenti tributari. Questi potranno ora rappresentare e assistere i contribuenti presso gli uffici finanziari in quanto formalmente inseriti, ai sensi della norma UNI 11511, tra i soggetti a cui i contribuenti possono affidarsi per colloquiare e chiedere chiarimenti (assistenza), nonché per adottare decisioni vincolanti (rappresentanza) presso gli uffici finanziari ex art. 63, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.


Vengono così attuati i principi di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4, sulle professioni non organizzate: concedendo a tributaristi e consulenti tributati la facoltà, fino ad oggi non prevista, di autenticare la sottoscrizione della procura che conferisce loro rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari, ne deriva contestualmente la possibilità concreta di rappresentare e assistere i contribuenti.


L'assistenza consente al professionista che affianca il contribuente di chiedere chiarimenti, effettuare accessi, fornire la propria opinione, mentre tramite la rappresentanza, il professionista si sostituisce integralmente al contribuente e può adottare decisioni in luogo di costui. 


Per decidere gli interessi del contribuente è necessaria apposita procura speciale, da conferire per iscritto con firma autenticata del contribuente, con cui si individua il tributo, la pretesa dell'ufficio, i dati anagrafici del contribuente e lo spessore del potere di rappresentanza conferito. La possibilità che i tributaristi certificati possano autenticare la necessaria procura, li equipara dunque alle altre categorie a cui era in precedenza consentito assistere e rappresentare i contribuenti.

D.L. 193/2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016

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