Avv. Daniele Paolanti - L'invio di posta elettronica è un'abitudine costante di ciascuno di noi. Presenta degli indiscutibili vantaggi, quali ad esempio l'immediatezza, la praticità e la celerità. Il problema di maggiore rilievo che si è posto in relazione a detto strumento di comunicazione è l'assenza di uno strumento che accerti l'avvenuta consegna. A supplire detta necessità sopravviene la posta elettronica certificata che permette non solo di trasmettere mails in modo simile a quello tradizionale ma di assumere finanche contezza dell'avvenuta consegna. La p.e.c. infatti, dopo essere stata inviata, consente al mittente di ricevere un certificato di avvenuta consegna o di mancata consegna. A livello normativo un'idonea disciplina è contenuta nel Decreto legge
n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" il cui articolo 16, ai commi 6 e 7, così dispone: "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria". Per i professionisti invece la norma dispone che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata". Di conseguenza le imprese costituite in forma di società ed i professionisti che siano iscritti agli albi sono obbligati ad essere provvisti di posta elettronica certificata.La data certa
Talvolta per determinate certificazioni si rivela necessaria l'apposizione della data certa. Un esempio di detta circostanza può essere il documento di valutazione dei rischi, contemplato nel D.Lgs. 81/08, che richiede l'apposizione di data certa la quale, se assente, rende invalido il documento esponendo all'irrogazione di sanzioni. La data certa per il documento di valutazione dei rischi può essere certificata in diversi modi tra cui la p.e.c.. Quindi la p.e.c. può fornire al mittente una serie di elementi indispensabili e che potrebbero giovargli ai fini della prova della consegna.
Questo strumenti si rivela utile anche per l'attribuzione della data certa a condizione che il servizio sia conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. In tal caso la trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale. Ai sensi del 3 comma dell'art. 48 D.lgs n. 82/2005, anche la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata possono rivelarsi opponibili nei confronti dei terzi a condizione che il servizio sia conforme al D.P.R. di cui sopra si è fatto cenno e contenga i predetti requisiti. Si riporta, in appendice e per completezza espositiva, il disposto dell'art. 48 del D.Lgs. 82/2005: "La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA . La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1".E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.