di Lucia Izzo - La Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 275/2016 (qui sotto allegata) ha sottolineato un importante principio quanto ai diritti dei disabili, mettendo sul tavolo della discussione addirittura l'art. 81 della Carta che disciplina il pareggio di bilancio. Per i giudici "è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".
La sentenza origina dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per l'Abruzzo quanto all'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per alcuni servizi, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa".
In base a tale norma, la Provincia di Pescara aveva chiesto il pagamento del contributo pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per il servizio di trasporto degli studenti disabili (annualità 2006-2012), tuttavia la Regione aveva erogato finanziamenti per somme di oltre un miliardo di euro inferiori a quelle documentate dalla Provincia. Il mancato finanziamento delle effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l'erogazione dell'assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
La Regione, non contestando l'ammontare degli importi spesi dall'amministrazione provinciale, ha eccepito che, in virtù della norma della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese avrebbe trovato un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
Ed è proprio si questo punto che intervengono duramente i giudici della Corte, accogliendo la questione sollevata dal giudice a quo, il quale aveva ritenuto che il condizionamento dell'erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, avrebbe trasformato l'onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell'ente, con il rischio che esse divenissero arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
Il diritto all'istruzione del disabile, spiegano i giudici costituzionali, è consacrato nell'art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
Anzi, la natura fondamentale del diritto è tutelata anche a livello internazionale, ad esempio dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ciò limita la discrezionalità del legislatore che deve rispettare un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, "tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto".
Nella specie, il legislatore regionale si è assunto l'onere di concorrere alla relativa spesa, per garantire l'attuazione del diritto, ma una previsione che lasci incerta nell'an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l'effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
L'indeterminata insufficienza del finanziamento condiziona, spiegano i giudici (rectius. ha già condizionato), l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell'art. 38, terzo e quarto comma, della Costituzione. L'effettività non può che derivare, spiega il Collegio, dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti.
Tanto premesso, non si può condividere l'affermazione della Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell'organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l'indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all'effettività del servizio di assistenza e trasporto; d'altronde, il Collegio evidenzia che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell'individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.
Dunque il livello delle prestazioni dovute che, da un lato, appare salvaguardato dalla legge regionale, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell'ente.
Non può condividersi neppure l'argomento secondo cui, se mancasse nella norma regionale il limite delle somme iscritte in bilancio, questa violerebbe l'art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, proseguono i giudici, "una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice".
In definitiva, nella materia finanziaria non esiste "un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi", mentre, al contrario, si può ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione, cosicché "non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale" (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare "come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela" (sentenza n. 215 del 1987).
Corte Costituzionale, sent. 275/2016