di Valeria Zeppilli - Il Comune deve dare prova non solo che gli autovelox utilizzati nel proprio territorio siano stati sottoposti alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ma anche che queste ultime siano state adeguate. In caso contrario, l'accertamento dell'infrazione deve essere considerato invalido.
Proprio in assenza di una compiuta prova e in riforma di quanto disposto dal Giudice di pace in primo grado, recentemente il Tribunale di Vicenza ha a tal proposito annullato un verbale di accertamento.
Più in particolare, con la sentenza numero 2456/2016 qui sotto allegata, il giudice veneto ha ritenuto che il documento prodotto dal Comune convenuto allo scopo di dimostrare la regolarità dell'accertamento eseguito non costituisce prova dell'avvenuta verifica, da ritenersi obbligatoria a seguito della pronuncia numero 113/2015 della Corte costituzionale.
Tale documento, nel dettaglio, per il Tribunale è inidoneo a provare validamente che la taratura sia stata effettivamente eseguita, in quanto non è stato provato che il soggetto che la ha effettuata sia accreditato presso il Sistema Nazionale di Taratura, né che lo stesso sia stato abilitato all'attestazione della taratura in altro modo.
A sostegno di tale considerazione, il giudice ha ricordato anzi che l'azienda produttrice dell'apparecchio Telelaser utilizzato nel caso di specie per rilevare l'infrazione, in virtù di quanto chiarito dal Ministero dell'interno nella circolare del 26 giugno 2015, non può essere accreditata a tarare l'apparecchio stesso.
L'automobilista, rappresentato dall'Avv. Gino Zambianco, ha quindi avuto la meglio: la multa per eccesso di velocità è illegittima e non va pagata.
Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Tribunale di Vicenza testo sentenza numero 2456/2016• Foto: 123rf.com