di Valeria Zeppilli - La persona offesa che si sia costituita parte civile ha diritto alla ragionevole durata del processo solo dal momento in cui abbia effettivamente proceduto alla costituzione.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza numero 178/2017 depositata lo scorso 5 gennaio (qui sotto allegata), precisando a tal proposito che, pertanto, il fatto di aver dovuto attendere lo sviluppo del procedimento penale prima di potersi costituire non può essere considerata circostanza rilevante ai fini della valutazione delle conseguenze indennitarie per l'eccessiva durata ai sensi della legge Pinto.
Del resto, per i giudici non può negarsi che l'azione civile in sede penale non può essere incorporata all'azione penale, nonostante confluisca nel medesimo processo: la prima, infatti, ha ad oggetto il diritto del privato al risarcimento del danno, mentre la seconda resta circoscritta alla sola pretesa punitiva dello Stato nei confronti di un soggetto che si presume aver compiuto un reato.
Insomma, nonostante, come ricordato dalla Corte, il codice di procedura penale attribuisca a più riprese alla persona offesa un ruolo attivo nel processo penale, ciò non vuol dire che quest'ultimo abbia di per sé lo scopo di accertare una posizione di diritto o soggezione in capo alla persona offesa.
A tal proposito deve peraltro escludersi qualsivoglia violazione delle previsioni CEDU derivante dallo scomputo del periodo di necessario sviluppo del procedimento penale dalla durata del processo rilevante per la persona offesa, "in quanto per la persona offesa, il procedimento penale non può essere definito come una "propria causa", in relazione alla quale le possa perciò essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata di tale causa, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé sola considerata".
La questione, nel caso di specie, aveva tratto origine dal ricorso con il quale la persona offesa aveva chiesto alla Corte d'appello competente la condanna del Ministero della giustizia per la presunta irragionevole durata di un procedimento scaturito da una sua denuncia querela del 5 maggio 2007 e che era stato deciso dalla Corte di cassazione con sentenza depositata il 3 marzo 2011.
Già il giudice del merito aveva rigettato le pretese dell'uomo considerando che la persona offesa dal reato può essere considerata parte, ai fini che interessano la Legge Pinto, solo dopo la costituzione di parte civile, mentre questa, nel caso di specie, non era avvenuta.
La Cassazione, sulla base di una lunga e articolata motivazione che si snoda anche ma non solo attraverso i passaggi sopra riportati, non ha potuto che confermare questa posizione: niente indennizzo per il ricorrente.
Corte di cassazione testo sentenza numero 178/2017• Foto: 123rf.com