di Marina Crisafi - Chi sale sull'autobus senza biglietto e pur rifiutandosi di farlo non scende dal mezzo, commette reato di interruzione di pubblico servizio. Lo ha sancito il Tribunale di Campobasso, con una recente sentenza (la n. 658/2016 qui sotto allegata), pronunciandosi sulla condanna di tre signore che, beccate senza un valido titolo di trasporto su un bus di linea, si rifiutavano di scendere dal mezzo, provocando così l'interruzione del servizio di trasporto locale per una buona mezz'ora.
Le tre donne (di cui una minorenne), non disponendo di biglietto, infatti non solo si rifiutavano di munirsene, nonostante la possibilità concessa loro dall'autista dato che vicino al mezzo in sosta c'era un'edicola, ma altresì di scendere dall'autobus, decidendo di adempiere soltanto dopo lunghe trattative con il personale delle forze dell'ordine intervenuto e cagionando dunque "una considerevole interruzione ed un turbamento della regolarità di un pubblico servizio".
Per cui, risulta integrata senza dubbio, ha concluso il tribunale, "quella alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione potesse cagionare un determinato risultato (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 10/12/2003), che incentra in sé la sussistenza del reato ex art. 340 c.p.".
Tribunale Campobasso, sentenza n. 658/2016
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