di Lucia Izzo - La sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, che punisce chi , senza giustificato motivo, omette di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore all'organo accertatore (nel caso di specie, multa per superamento dei limiti di velocità), si applica a prescindere dalle condizioni economiche dell'automobilista e dalla gravità della violazione.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 12/2017 (qui sotto allegata).
Il caso esaminato dal giudice delle leggi coinvolge una s.r.l che ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento con cui la Polizia aveva irrogato la sanzione ex art. 126-bis, comma 2, codice della strada, in quanto la società non aveva comunicato, senza giustificato motivo, i dati personali e della patente del conducente dell'autoveicolo di sua proprietà con il quale erano stati superati i limiti di velocità previsti dall'art. 142 , comma 8, del medesimo codice.
Il giudice di Pace di Grosseto (Adriano Simonetti) aveva poi sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 126-bis, comma 2, cit. nella parte in cui dispone che al proprietario del veicolo, il quale omette di fornire i dati identificativi del conducente dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.142, stabilita quindi "senza alcun riferimento alla gravità della violazione principale da cui trae origine".
Secondo il giudice rimettente si renderebbe necessario che il legislatore stabilisse che l'ammontare della sanzione prevista per mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione sia proporzionato in termini monetari a quello della specifica infrazione che ne costituisce il presupposto.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, la questione sarebbe infondata poichè la sanzione in esame non sarebbe graduabile in quanto "colpisce l'integralità di una condotta che non può non essere posta in essere se non nella sua interezza (omessa comunicazione delle generalità del conducente)".
Ancora, il codice della strada non stabilisce, quale principio generale, la commisurazione dell'importo della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del trasgressore e la stessa è stata stabilita tenendo conto esclusivamente della "rilevanza oggettiva della condotta sanzionata".
Per la Corte Costituzionale, l'ambito dell'individuazione delle condotte punibili, della scelta e della quantificazione delle sanzioni amministrative, è riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario.
Pertanto, il petitum della causa, tenuto conto del contenuto dell'intervento additivo richiesto dal rimettente, si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito.
La stessa Corte, proprio con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ha ritenuto in passato "paradossale" l'ipotizzata necessità di una "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione (ordinanza n. 292 del 2006).
Pertanto, la sollevata questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile.
Corte Costituzionale, ord. 12/2017• Foto: 123rf.com