di Lucia Izzo - Spetta all'INPS e non all'Avvocatura dell'Istituto il rimborso forfettario del 2% previsto dall'art. 5 del d.m. del 5 novembre 1999 a carico di S.C.C.I.: questo, infatti, rappresenta un compenso per gli oneri complessivamente sostenuti dall'ente per la riscossione dei crediti e non già di competenze dovute per l'attività legale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 411/1976.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 3047/2017 (qui sotto allegata). Il ricorrente, dipendente INPS con qualifica di avvocato in servizio presso l'avvocatura distrettuale, evidenziava che l'istituto, in attuazione della L. n. 448/1998, aveva ceduto alla società di cartolarizzazione S.C.C.I. i propri crediti contributivi, con distinti contratti i quali prevedevano che l'INPS, tramite la propria avvocatura, avrebbe proseguito i giudizi pendenti alla data di cessione e avrebbe assunto i giudizi pendenti alla data di cessione nonché, sempre tramite la propria avvocatura, anche la difesa tecnica della società concessionaria.
In particolare, l'avvocato si duole del fatto che l'INPS abbia trattenuto un importo sino al 2% delle somme riscosse e recuperate, espressamente qualificato (da un contratto e da una deliberazione INPS) quale corrispettivo per l'attività svolta dall'avvocatura dell'Istituto, prevedendone la distribuzione a ciascun avvocato dell'INPS secondo i criteri di ripartizione degli onorari e competenze ai sensi del D.P.R. n. 411/1976, art. 30, comma 2.
La domanda dell'uomo, di condanna dell'INPS al pagamento della somma indicata in ricorso, veniva accolta in primo grado e disattesa poi dalla Corte d'Appello. La questione raggiunge la Cassazione, ma anche qui si conclude con un rigetto: i giudici rammentano che il rimborso forfettario del 2%, previsto dall'art. 4, d.m. 5 novembre 1999, a carico di S.C.C.I. s.p.a., spetta all'INPS e non all'Avvocatura dell'Istituto, trattandosi di compenso per gli oneri complessivamente sostenuti dall'ente per la riscossione dei crediti e non già di competenze dovute per l'attività legale.
A nulla rileva la previsione del contratto collettivo integrativo richiamato dal ricorrente, trattandosi di materia estranea alla competenza riservata alla contrattazione integrativa, e ferma, in ogni caso, l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale integrativo richiamato dal ricorrente e datato 19 dicembre 2005, stante l'assenza di espressa adesione del dipendente.
Tale contratto collettivo integrativo, infatti, aveva destinato il 70% del rimborso forfettario agli avvocati dell'INPS, ma il ricorrente aveva espressamente rinunciato ad aderirvi. Per la Cassazione, tale rinuncia non è da considerarsi nulla poichè relativa a diritti indisponibili del lavoratore e preventiva al loro sorgere, in quanto proprio nella prospettazione attorea si dava atto che il diritto era già sorto per effetto delle delibera del 2002, con la conseguenza che esso ben avrebbe potuto costituire oggetto di rinuncia, salva l'eventuale annullabilità ai sensi dell'art. 2113 del codice civile.
Il Collegio esamina anche il motivo di ricorso con cui il legale lamenta l'inammissibilità di una determinazione del Commissario Straordinario che aveva revocato la delibera qualificativa del rimborso come corrispettivo per l'attività svolta dall'avvocatura dell'INPS.
Per la Suprema Corte, "quando un ente pubblico, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l'atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita alcun potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, della cui conformità a diritto si deve giudicare secondo gli stessi principi che governerebbero il giudizio nei confronti di un datore di lavoro privato".
Quindi, stante i plurimi motivi di illegittimità che affliggevano la delibera del C.d.a. dell'INPS, la revoca da parte del Commissario straordinario dell'Istituto appare come un mero atto di conformazione all'ordinamento del pubblico impiego c.d. contrattualizzato, in cui vige il principio inderogabile secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, da stipularsi secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del d.lgs. n. 165/2001.
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