di Lucia Izzo - Sono nulle le multe non contenenti l'indicazione della data, dell'ora e della località dell'accertamento. Pertanto, il Giudice di pace di Milano, sentenza n. 145/2017 (qui sotto allegata) ha annullato ben 29 verbali, considerati fuorilegge: le infrazioni, infatti, avvenute nel piazzale dell'aeroporto di Linate, avevano sempre indicato come luogo della contravvenzione Milano, nonostante il territorio fosse fuori dai confini del capoluogo lombardo.
In realtà, come ha evidenziato l'estensore del ricorso, Franco Fabietti, in qualità di difensore delegato del cittadino ricorrente e per anni dirigente di P.L. del Comune di Segrate, l'aeroporto si trovava nel Comune di Segrate e in parte nel Comune di Peschiera Borromeo.
Tuttavia, a seguito di accordi tra i vari Comuni limitrofi, si era deciso di incaricare in via esclusiva il Comune di Milano degli accertamenti effettuati presso l'aerostazione, stante l'ufficio strutturato a disposizione. Gli accordi erano stati cristallizzati in un Protocollo, sottoscritto in data 29 febbraio 2012, tra i tre Comuni citati e la SEA (Società Esercizi Aeroportuali) di concerto con il Prefetto di Milano, anch'egli firmatario
Tuttavia, poichè nei verbali contestati veniva indicata come località in cui si era verificata l'infrazione "Milano, LC Linate (...)", il giudice ha ritenuto di dover accogliere il ricorso: il Comune di Milano, infatti, non ha rispettato il contenuto di cui all'art. 383 Reg. C.d.S. in base al quale il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta.
In sostanza, precisa il magistrato onorario, il Comune di Milano, all'uopo delegato, avrebbe dovuto indicare quale località della violazione i Comuni di Segrate o Peschiera Borromeo e non certo il capoluogo lombardo, estraneo geograficamente all'Aeroporto di Linate.
Ancora, evidenzia il provvedimento, il Comune lombardo che ha emesso il verbale non ha neanche specificato, stante i confini territoriali ai quali sono sottoposte le Polizie Locali, da dove discendeva il suo potere di effettuare rilevazioni presso il territorio di altri Comuni.
Tale circostanza sarebbe dovuta essere indicata nel verbale poichè la sua mancanza va a ledere il diritto di difesa del cittadino, costretto a fare ricorso per capire le motivazioni per cui era stato il Comune di Milano ad agire nonostante l'extraterritorialità.
Le poche pagine di sentenza sono, tuttavia, destinate ad avere un precipitato di vaste dimensioni su un numero di contravvenzioni imprecisate relative alla medesima area di cui al caso in esame. In particolare, pur non avendo il giudice indagato oltremodo sulla liceità o validità del menzionato accordo tra Comuni, rimangono irrisolti molteplici interrogativi sull'operazione che ha coinvolto le amministrazioni.
In particolare, il protocollo firmato nel 2012 avrebbe dovuto avere una durata di un anno, non essendone ammesso il tacito rinnovo. Per cui, sembrerebbe che alla scadenza fissata nel 2013, il protocollo non sia stato rinnovato, ma di tale eventualità non è stato informato il Giudice di pace, creando di fatto un caos tra competenze e regole da applicare alla località.
Ancora, nel 2015, l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile), ha stabilito la nuova viabilità di Linate, comprese corsie riservate e telecamere, da cui la valanga di multe effettuate dal Comune di Milano, sembrerebbe, in base a una semplice ordinanza del direttore dell'aeroporto datata 2013.
Sono ancora molte le ombre riguardanti la vicenda della legittimità di tali multe elevate dai vigili milanesi "in trasferta" su cui sarà necessario far luce, soprattutto in virtù dei numerosi ricorsi per contravvenzioni recanti il medesimo "errore" riscontrato dalla summenzionata sentenza: le multe illegittime, infatti, potrebbero essere decide di migliaia negli ultimi anni, soprattutto a partire da settembre 2015, periodo d'installazione di nuove telecamere destinate a sorvegliare le corsie riservate in sede aeroportuale.
Si ringrazia il dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione.
Giudice di Pace Milano, sent. n. 145/2017• Foto: 123rf.com