di Valeria Zeppilli - Se i risultati dei prelievi del sangue sono del tutto incompatibili con quelli emersi dai controlli fatti mediante etilometro, la prova dello stato di ebbrezza del conducente accertato in un primo momento deve essere ritenuta del tutto inattendibile.
Una simile affermazione è tanto più vera se a tale dato si aggiunge la circostanza che l'apparecchio utilizzato dalle forze dell'ordine per eseguire l'alcoltest non rispetta le prescrizioni previste circa le verifiche periodiche alle quali deve essere sottoposto e alla sua manutenzione.
Basti pensare, a proposito, a quanto deciso dal Tribunale di Treviso con sentenza numero 2032/2015 qui sotto allegata: il proscioglimento dell'imputato, difeso dall'Avv. Fabio Giuggioli, ex art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto.
Nel caso di specie l'uomo, fermato mentre era alla guida del proprio autoveicolo, veniva sottoposto ad alcoltest dal quale emergeva il suo stato di ebbrezza. Tuttavia, nel corso del procedimento instauratosi per il reato di cui all'articolo 186 lettera b) del Codice della strada, emergeva che l'apparecchio utilizzato a tal fine era da considerare all'epoca del tutto inattendibile, non essendo state rispettate né le prescrizioni relative alle verifiche periodiche alle quali doveva essere sottoposto, né quelle relative alla sua manutenzione.
Lo stesso giorno, peraltro, a poche ore di distanza il conducente veniva anche sottoposto a controlli mediante prelievo del sangue, che risultarono incompatibili con quelli fatti attraverso l'etilometro.
Il Tribunale, dinanzi a tali dati, non ha potuto far altro che decretare il proscioglimento dell'uomo dall'imputazione per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2 lettera c) e comma 2 sexies del d.lgs. n. 285/1992.
Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Tribunale di Treviso testo sentenza numero 2032/2015• Foto: 123rf.com