Per la Cassazione si applica l'art. 103 c.p.p. ma non se l'avvocato esercita la funzione difensiva in un diverso procedimento

di Valeria Zeppilli - La borsa professionale dell'avvocato può essere considerata una proiezione spaziale dell'ufficio legale. A dirlo è la Corte di cassazione nella sentenza numero 8031/2017 depositata il 20 febbraio (qui sotto allegata), con la quale i giudici hanno precisato i limiti ai quali soggiace il P.M. nel perquisire i difensori dell'imputato.

La conseguenza della predetta affermazione è, infatti, che la perquisizione deve rispettare le guarentigie che il codice di procedura penale, all'articolo 103, pone per i locali dell'ufficio del difensore a garanzia del diritto di difesa dell'imputato, ma non sempre.

Nel caso di specie, il Pubblico Ministero che esercitava la pubblica accusa in un giudizio per omicidio volontario aveva eseguito una perquisizione personale degli avvocati dell'imputato, che si era estesa anche alle loro borse e al fascicolo processuale delle parti civili. Per tale motivo il PM era stato quindi sottoposto a giudizio per il reato di perquisizione arbitraria previsto e punito dall'articolo 609 c.p. instauratosi in ragione del fatto che aveva agito senza un decreto di perquisizione e senza essere stato autorizzato dal giudice. Il giudice del merito, però, lo aveva assolto e tale decisione è stata confermata anche in sede di legittimità.

Ciò innanzitutto vista l'inapplicabilità dell'articolo 103 c.p.p., derivante dall'essere stata la perquisizione diretta a cercare un corpo del reato e, peraltro, neanche in un procedimento nel quale il difensore esercitava la funzione difensiva ma in un diverso procedimento nel quale egli era personalmente indagato.

Inoltre, non è stata considerata meritevole di accoglimento neanche l'argomentazione a sostegno del ricorso per cassazione secondo la quale l'articolo 609 c.p. richiederebbe, per essere integrato, il solo abuso inteso come uso anomalo dei poteri e assenza delle condizioni richieste. La predetta norma, infatti, richiede piuttosto "lo sviamento dei poteri, l'esercizio dell'autorità per finalità diverse da quelle per le quali la stessa è stata conferita, l'estraneità dell'esercizio del potere pubblico rispetto al fine perseguito dalla legge".

Il P.M., insomma, l'ha fatta franca: è legittima la sua scelta di mettere le mani nella borsetta dell'avvocato.

Corte di cassazione testo sentenza numero 8031/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: