di Marina Crisafi - Lei convive con un altro? Addio per sempre all'assegno. Così la Cassazione conferma l'orientamento più volte espresso sul venir meno del diritto al mantenimento in caso di nuova convivenza per l'ex moglie. Con l'ordinanza n. 4649/2017 depositata oggi (qui sotto allegata), la sesta sezione civile, infatti, ha ribaltato la decisione dei giudici di merito che avevano disposto l'obbligo per un uomo di corrispondere all'ex moglie un assegno mensile di 250 euro, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per il Palazzaccio, non può trascurarsi il fatto che, come sostenuto dal marito, la donna ha intrapreso una nuova convivenza, la quale mette in discussione la legittimità dell'assegno.
In tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno ricordato infatti gli Ermellini, "il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente (cfr., tra le altre, Cass. n. 6855/2015; 25845/2013; 3923/2012).
Da ciò consegue, pertanto, la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge. Il ricorso del marito è accolto e la sentenza cassata.
Cassazione, ordinanza n. 4649/2017
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