di Lucia Izzo - Non bastano i frequenti messaggi e i rapporti via Facebook a dimostrare che tra congiunti esiste un solido e duraturo legame affettivo. Pertanto va negato agli zii il risarcimento del danno non patrimoniale a causa della morte del nipote provocata da un incidente stradale. Le tabelle milanesi, inoltre, escludono questi parenti dalla lista dei risarcibili.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 11428/2017 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso promosso dagli zii di un giovane, costituitisi parte civile nel processo in cui una donna era stata imputata per il decesso del ragazzo, avvenuto dopo che la sua vettura aveva impattato contro la moto da lui guidata
La Corte d'Appello aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputata ed escluso che a tali congiunti spettasse il risarcimento del danno da illecito aquiliano, poiché le tabelle di Milano non contemplano tali parenti nella lista dei risarcibili.
In Cassazione, i ricorrenti ritengono vada valorizzata l'importanza del rapporto parentale ai fini della pretesa risarcitoria e richiamano la sentenza a Sezioni Unite civili n. 26972/2008 con cui si era affermato che, in presenza di un saldo e duraturo legale affettivo, la lesione che colpisce tale situazione affettiva connota l'ingiustizia del danno e ne rende risarcibili le conseguenze pregiudizievoli a prescindere dal'esistenza di rapporti di parentela e affinità giuridicamente rilevanti come tali
Per i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato il parametro della convivenza quale principale elemento di valutazione, mentre, invece, era stata fornita la prova dell'esistenza e della durata del rapporto stabile e continuativo nel tempo come documentato dal contenuto dei messaggi sms e via Facebook con il ragazzo che testimoniavano il legale affettivo.
Gli Ermellini rammentano che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Secondo i giudici, quello che difetta nel caso in esame, nonostante il corretto richiamo al dictum delle Sezioni Unite, è proprio la prova della presenza di quel saldo e duraturo legale affettivo alla cui esistenza le stesse Sezioni Unite ancorano la possibile lesione atta a connotare l'ingiustizia del danno e a renderne risarcibili le conseguenze pregiudizievoli a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.
Messaggi sms o rapporti intrattenuti sui social come Facebook, a prescindere dalla loro utilizzabilità, non possono dire provata la sussistenza di tale legale stante la loro labilità e inconsistenza. È esperienza comune, rammenta il Collegio, che soprattutto i giovani hanno centinaia e centinaia di "amici" su Facebook e con molti di essi intrattengono rapporti meramente virtuali che evidentemente nulla hanno a che vedere con i concetti di amicizia e stabile rapporto affettivo.
Non può dunque prescindersi dalla dimostrazione dell'intensità della relazione esistente tra i congiunti e la vittima dell'illecito: a tal proposito, la convivenza, precisa la Cassazione, pur non essendo un requisito imprescindibile e da intendere in senso assoluto, è comunque un indice di grande importanza e va inteso come stabile legale tra persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita che deve dimostrare chi rivendica il diritto al risarcimento.
Spetterà all'interprete, caso per caso, valutare il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di gatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione. In assenza di questo elemento, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto.
Si vuole in tal modo scoraggiare pretese risarcitorie strumentali (o comunque che abusano del sistema risarcitorio) da parte di soggetti di fatto distanti dalla rete affettiva familiare. Particolare importanza assume il ruolo del giudice che dovrà verificate attentamente l'adempimento del completo onere probatorio da parte del soggetto che chiede il risarcimento.
Nel caso di specie non sono stati portati elementi concreti, al di là dello scambio di sms e di "amicizia" su Facebook, atti a provare un legame affettivo e parentale solido e permanente tra la persona offesa e gli zii, pertanto la domanda va rigettata.
Cass., III sez. pen., sent. n. 11428/2017• Foto: 123rf.com