di Lucia Izzo - Se nel condominio vi sono i contabilizzatori di calore, la legge stabilisce, salvo eccezioni, che la ripartizione delle spese di riscaldamento debba essere effettuata in base al consumo effettivamente registrato. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 6128/2017 (qui sotto allegata) che ha risolto una controversia in materia condominiale riguardante la divisone dei costi del riscaldamento.
I ricorrenti, perdenti causa, avevano originariametne impugnato la delibera assembleare del Condominio che aveva adottato un riparto delle spese di riscaldamento sulla base dei consumi "solo in minima parte" presunti. Tuttavia, il giudice di primo grado aveva evidenziato che gli attori non avevano contestato il metodo di ripartizione delle spese di riscaldamento utilizzato nel condominio nell'ultimo decennio (30% in base ai millesimi e 70% in base ai consumi).
In realtà, i ricorrenti affermano l'erroneità dei dati di consumo ricavati dai "contacalorie" collocati nelle singole unità immobiliari: il giudice del gravame, infatti, avrebbe erroneamente disatteso la domanda tesa a dichiarare invalido un rendiconto che ripartiva le spese di riscaldamento sulla base di consumi presunti o comunque errati, dovendo il riparto avvenire secondo il già richiamato metodo convenzionalmente adottato nei precedenti esercizi.
Ancora, le prove erroneamente valutate o non ammesse, lamenta la difesa, avrebbero dimostrato il cattivo funzionamento dei contabilizzatori di calore e l'inesatto rilievo dei consumi.La Cassazione rammenta preliminarmente che, in via di principio, sono da considerare nulle per impossibilità dell'oggetto, e dunque impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137, comma 2, c.c., "tutte le deliberazioni dell'assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione".
La maggioranza dei partecipanti, prosegue la sentenza, non può incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, poiché, a tal fine, occorrerebbe piuttosto un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale.
Ancora, evidenzia il Collegio, il riparto degli oneri di riscaldamento, negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al consumo effettivamente registrato.
Nel caso di specie, va esclusa la nullità della delibera in quanto nonappare che l'assemblea condominiale abbia esulato dalle proprie attribuzioni e modificato i criteri di riparto delle spese di riscaldamento stabiliti dalla legge (o comunque dapprima approvati in via convenzionale da tutti i condomini).
Ancora, il giudice di seconde cure aveva evidenziato che i consumi "presunti" contabilizzati avevano riguardato altri tre condòmini, e non le unità immobiliari di proprietà degli attori, che quindi nessun danno avevano ricevuto dal recepimento di quei dati.
A tal proposito, gli Ermellini precisano che il condomino, "il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale".
Cass., VI sez. civ., ord. 6128/2017• Foto: 123rf.com