Ma non è punibile chi lo fa per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca

di Valeria Zeppilli - Il DDL di riforma del processo penale (qui sotto allegato), dopo aver passato il vaglio del Senato, si appresta a tornare all'esame della Camera (leggi: "Penale: ok alla riforma").

Tra le disposizioni approvate, balza agli occhi quella che pone tra gli argomenti oggetto di delega la previsione di un delitto specificamente sanzionato, commesso da chi registra telefonate di nascosto e le diffonde a scopo fraudolento.

Diffusione fraudolenta

In particolare, si immagina un nuovo delitto integrato in caso di diffusione di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in propria presenza ed effettuate fraudolentemente, se il fine della diffusione è solo quello di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui.

Reclusione sino a quattro anni

La pena irrogabile per tale nuovo reato, previsto nel DDL approvato in Senato, è peraltro abbastanza severa, essendo identificata nella reclusione fino a quattro anni.

Esclusione della punibilità

In ogni caso, la punibilità è esclusa se le registrazioni sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario.

La stessa conseguenza si raggiunge anche se la diffusione delle stesse è finalizzata all'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Intercettazioni

Le previsioni del DDL che si occupano di intercettazioni non si limitano a questa specifica novità, ma riformano la materia in lungo e in largo, principalmente con scopi di tutela della riservatezza e taglio dei costi. Leggi: "Penale: ok alla riforma". 

DDL riforma processo penale
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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