Per la Cassazione va punito per violenza privata il vigilante che aveva imposto a una donna di sollevare la maglietta e togliere i pantaloni

di Lucia Izzo - Niente particolare tenuità per la violenza privata commessa dal vigilantes del centro commerciale che ha disposto la perquisizione personale di una donna all'interno della struttura imponendole di sollevare la maglietta e togliere i pantaloni. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 12591/2017 (qui sotto allegata).


L'imputato era stato condannato per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), per avere, quale addetto alla vigilanza presso un centro commerciale, costretto una donna a subire una perquisizione personale all'interno degli uffici del centro medesimo, facendole togliere i pantaloni e sollevare la maglietta. 


Inutile per l'imputato contestare, in Cassazione, che la perquisizione fosse stata eseguita da una collaboratrice di sesso femminile, al fine di salvaguardare il pudore della persona offesa: per gli Ermellini, come d'altronde evidenziato dai giudici di merito, la perquisizione illegittima era stata disposta dal ricorrente, sulla cui individuazione non è stata sollevata alcuna contestazione; questi, a prescindere dal formale ruolo rivestito (essendo irrilevante che egli fosse un portiere o un addetto alla vigilanza), aveva il dominio finalistico dell'azione illecita, quindi il rispetto del pudore, dunque, non esclude l'arbitrarietà e l'illiceità penale del fatto.


Anche in relazione alla pretesa assenza di costrizione, che la difesa ritiene desumibile dal fatto che la donna fosse libera di muoversi durante il "controllo", i giudici di legittimità rammentano che, ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, così che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. 


Quindi, conclude la Corte, la sottoposizione a una perquisizione arbitraria e, per ciò, ingiustificata, di una persona, da parte di un soggetto privo di qualsiasi legittimazione, costituisce un fatto di violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, avuto riguardo alle condizioni particolari e ambientali in cui la stessa venga a trovarsi e, quindi, si svolga il fatto, che siano idonee a eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.


Non può neppure essere accolta la richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici evidenziano che, nel caso in esame, la particolare tenuità del fatto risulta non configurabile in ragione della stessa valutazione della sentenza impugnata, che, rigettando la richiesta difensiva di applicazione del minimo edittale, ha confermato la determinazione della pena base operata discostandosi dal minimo edittale, in tal senso espressamente considerando la gravità del fatto, definito "una pesante ingerenza nella sfera della intimità e della riservatezza della persona", in termini incompatibili con l'invocata causa di non punibilità.

Cass., V sez. pen., sent. 12591/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: