Nota di commento alla sentenza del Tar Trieste n. 85 del 06.03.2017
Avv. Francesco Pandolfi - Il Ministero della Difesa comunica ad un sottoufficiale il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore. Il militare ha riportato una condanna penale al pagamento di una pena pecuniaria a fronte di un piccolo reato contravvenzionale, ossia guida in stato di ebbrezza per sostanze alcoliche ed incidente stradale, commesso fuori servizio e trascritto sul foglio matricolare.

Il fatto viene assunto dalla Commissione Permanente di Avanzamento dei Sottoufficiali dell'Aeronautica militare per giustificare il predetto giudizio.

In sede di ricorso però il militare ha la meglio

Vediamo perché.

Egli mette in evidenza:

in primo luogo che sussistono i presupposti per cancellare subito il precedente dal foglio matricolare o per chiedere l'estinzione del reato per il decorso del tempo di legge,

in secondo luogo contesta l'assunto per il quale il piccolo reato avrebbe leso il prestigio della Forza Armata, dal momento che è stata la stessa Amministrazione della Difesa a ritenere la circostanza di modesta rilevanza,

in terzo luogo nega la violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato,


in quarto luogo mette in risalto che si è trattato di un solo ed isolato episodio, inidoneo a modificare in peggio la sua configurazione caratteristica.

Il Tar si trova d'accordo con la tesi del ricorrente e rigetta le difese dell'amministrazione.

Concorda per il fatto che il reato è di tipo contravvenzionale e, in quanto tale, non idoneo di per se a precludere l'inserimento nell'aliquota di avanzamento o la valutazione per l'avanzamento, o a giustificare l'esclusione dalla procedura di avanzamento.

Inoltre sottolinea il fatto che, all'esito della vicenda per cui è reato (contravvenzione e non delitto) il ricorrente è stato punito con una lieve sanzione di corpo; pur volendo ammettere che per il Regolamento di disciplina il militare deve tenere in ogni circostanza una condotta esemplare, non si condivide che si sia dato rilievo alla condanna contravvenzionale che non può comportare tali conseguenze pregiudizievoli.


In pratica

Il reato contravvenzionale non rientra tra le carenze di carattere comportamentale e disciplinare in grado di inficiare la configurazione caratteristica del militare, ciò per l'intuitiva considerazione che (nel caso commentato) è stata la stessa Amministrazione a mantenere inalterate le valutazioni positive espresse nei confronti del ricorrente, incluse quelle che hanno più attinenza con comportamenti lesivi del prestigio della Forza Armata (spirito di servizio, senso della disciplina e della misura, esemplarità ed affidabilità).

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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