E basta anche il solo silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all'ingresso dell'autostrada per integrarlo

di Marina Crisafi - Non pagare il pedaggio alla fine di un viaggio in autostrada integra il reato di insolvenza fraudolenta, e a tal fine può bastare anche il mero silenzio dell'automobilista. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 14711/2017 (qui sotto allegata), confermando la condanna inflitta in appello ad un automobilista per il reato ex art. 641 c.p. per "aver - alla guida del proprio veicolo - dissimulato il proprio stato di insolvenza percorrendo l'autostrada e non pagando il pedaggio dovuto" contraendo dunque un'obbligazione con l'Autostrade spa con il chiaro proposito di non adempierla e restando debitore della somma di quasi 700 euro.

A nulla vale il tentativo della difesa innanzi al Palazzaccio di dolersi del fatto che l'illecito contestato a chi non adempie il pagamento del pedaggio stradale non integra il reato citato ma esclusivamente un inadempimento contrattuale di natura civilistica, mancando, nel caso di specie, l'elemento psicologico del delitto in questione.

Per la seconda sezione penale di piazza Cavour, invece, il ricorso è manifestamente infondato, attesa la presenza del dolo specifico nella condotta (reiterata) messa in atto dall'imputato.

In diritto, hanno statuito infatti i giudici, "non si rileva alcuna violazione dell'art. 641 cod. pen. che deve ritenersi consumato, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta ricorra la condotta di chi, al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all'ingresso in autostrada".

È poi da ritenersi del tutto infondata, prosegue la sentenza, la tesi con la quale la difesa tende a ricondurre il fatto nell'alveo dell'illecito amministrativo ex art. 176, comma 17, cds. Va infatti ribadito che "l'art. 176 del codice della strada si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell'illecito amministrativo: infatti è onere del giudice di merito verificare di volta in volta la configurabilità della fattispecie penale citata sia sotto il profilo materiale che della sussistenza dell'elemento psicologico, compito che, nel caso in esame risulta essere adeguatamente e compiutamente assolto". Per cui, ricorso dichiarato inammissibile e automobilista condannato a pagare le spese processuali e la cassa delle ammende.


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