di Valeria Zeppilli - Le attestazioni telematiche con le quali la cancelleria dà comunicazioni ufficiali ai legali sono sempre corredate di data e ora di invio e consegna della notifica tramite pec, elementi che risultano rilevanti per il computo dei termini di impugnazione.
Recentemente la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 9231/2017 qui sotto allegata, non ha lasciato margini ad interpretazioni difformi a un legale, dichiarando l'inammissibilità per tardività del ricorso da lui proposto, nonostante lo stesso avesse tentato di sostenere, contro il tenore delle attestazioni, che nelle stesse mancassero l'accettazione dell'atto dal sistema e la consegna dello stesso alla parte e potesse essere rinvenuta solo l'indicazione di invio della comunicazione.
Nel caso di specie, la notifica tramite p.e.c. riguardava il deposito di un'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile, impugnata in Cassazione ma oltre il termine di 60 giorni dalla data risultante dall'attestazione.
Poiché, ricorda la Corte, sotto la dicitura "dati riassuntivi della comunicazione telematica" è possibile visualizzare la data e l'ora di invio e di consegna della notifica e poiché, peraltro, il messaggio contenente le ricevute di avvenuta consegna o di mancata consegna è disponibile nel registro di cancelleria per la consultazione integrale, la proposizione del ricorso oltre il termine massimo previsto per l'impugnazione breve non può che comportare la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per tardività.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 9231/2017• Foto: 123rf.com