di Marina Crisafi - Usare una fotocopia del pass disabili non è reato. L'utilizzo da parte del titolare è da intendersi infatti come "strumento per poter utilizzare - l'autorizzazione ricevuta - nei limiti del provvedimento amministrativo". Così si è espressa la Cassazione, nella sentenza n. 18961/2017 (qui sotto allegata), scagionando una donna dal reato ex artt. 477-482 c.p. per aver esibito sul parabrezza dell'auto una copia del proprio pass-disabili, avendo paura di perdere l'originale.
Il caso
La donna veniva condannata in entrambi i gradi di giudizio per aver contraffatto, tramite la fotocopia del documento, il permesso per invalidi rilasciatole dal Comune di Roma. Il difensore ricorreva per cassazione lamentando che il documento in copia non era stato usato come originale e che mancava l'elemento della falsificazione, ossia la riproduzione di un documento inesistente o l'alterazione di un documento autentico, attesa la titolarità del permesso di invalidità da parte dell'imputata.
Nessuna contraffazione per l'uso della fotocopia del pass-disabili
Per gli Ermellini, il ricorso della donna è fondato. È vero che la giurisprudenza formatasi sul tema delle fotocopie del permesso-invalidi esposte sul veicolo al posto di quello originale regolarmente posseduto, "può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante" sostengono dal Palazzaccio. Tuttavia, "è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l'utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo".
Nel caso di specie, l'originale dell'autorizzazione era detenuto dalla donna nella propria residenza e non poteva essere usato da altri soggetti, mentre la stessa aveva esposto la fotocopia su un veicolo noleggiato per ragioni di lavoro, per paura che nel corso dei frequenti viaggi, l'originale andasse smarrito.
Per cui, l'uso della fotocopia da parte della titolare, va qualificato nel senso preteso dalla stessa, intendendo cioè, "l'azione di fotocopiatura, non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell'atto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il rilascio".
Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste.
Cassazione, sentenza n. 18961/2017
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