di Marina Crisafi - Incarichi a tempo, statuto unico, riorganizzazione degli uffici e delle funzioni. Sono solo alcune delle novità della riforma della magistratura onoraria (legge n. 57/2016) che ieri ha trovato il suo completamento nell'approvazione del decreto attuativo da parte del Consiglio dei Ministri.
Il decreto legislativo licenziato ieri dal Governo, in esame preliminare, mentre incombe l'ennesima protesta dei giudici di pace che minacciano un mese di sciopero (dal 15 maggio all'11 giugno) a causa della mancata stabilizzazione, completa la riforma organica dei magistrati onorari e detta una disciplina transitoria relativa ai giudici già in servizio.
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I contenuti del decreto sui giudici di pace
Nello specifico, con il decreto si introducono, come comunicato dal Consiglio dei Ministri in una nota:
- lo statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
- la previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico;
- la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
- la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
- la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
- l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.
Magistrati onorari a tempo
Mentre si delinea, quindi, precisa il Governo, "una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico" viene confermata la sua "durata temporanea, limitata a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore ai due giorni a settimana".
In ogni caso, sarà necessaria la conferma dopo il primo quadriennio.
Competenze e funzioni del giudice di pace
Il decreto attuativo detta anche la disciplina sulla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie.
Il dettato della riforma, infatti, prevede un ampliamento della competenza dei giudici di pace sia sul fronte civile, che su quello penale.
Quanto al primo, la legge n. 57/2016, oltre all'estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, verranno attribuite in modo pressochè esclusivo le cause condominiali, quelle sui diritti reali e di comunione e i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi. La competenza per valore, invece, viene innalzata dai 5mila ai 30mila euro per le cause relative a beni mobili e da 30mila a 50mila euro per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e imbarcazioni.
Sul fronte penale, al giudice di pace saranno attribuite nuove fattispecie di reato, sia consumati che tentati, come: la minaccia ex art. 612 c.p.; le ipotesi di furto perseguibili a querela; l'abbandono di animali; il rifiuto di fornire le generalità alle forze dell'ordine; nonché, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge delega: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva; resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; rissa; ricettazione (ecc.).
Le indennità dei giudici di pace
In base alla legge delega, l'indennità per tutti i magistrati onorari sarà costituita da una parte fissa e da una variabile, che saranno legate essenzialmente al raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto della media di produttività dell'ufficio.
Ora, il decreto attuativo stabilisce che per quel che riguarda, specificamente, i criteri di determinazione delle indennità, "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, continuino ad applicarsi, i criteri previsti dalla normativa attuale".
Restano in sostanza in vigore le attuali disposizioni che regolano le modalità di utilizzazione della magistratura onoraria.
Il regime transitorio
Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma.
I giudici che ne facciano domanda potranno quindi essere confermati nell'incarico per un massimo di 4 quadrienni (a decorrere dal giugno 2016), "purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura".
L'incarico, in ogni caso, conclude la nota dell'esecutivo, "cesserà al compimento del sessantottesimo anno di età".