di Valeria Zeppilli - Se una parte ha interesse a negare la certezza di una data, suo è l'onere di allegare e provare che vi è stata una violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza numero 12939/2017 del 23 maggio (qui sotto allegata), individuando l'onerato in un giudizio di opposizione allo stato passivo nel curatore fallimentare.
L'attività corretta della società accreditata va presunta
Per i giudici non è contestabile che l'articolo 20, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale sancisce l'opponibilità ai terzi della data apposta a un documento informatico in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. Tuttavia, è vero anche che il fatto che una società certificatrice sia accreditata e iscritta nell'apposito elenco comporta una presunzione della conformità della sua attività alle predette regole. Viceversa, per i giudici, non si individuerebbe l'utilità dell'accreditamento.
Di conseguenza, se si vuole dedurre che un certificatore non ha rispettato le regole tecniche in sede di certificazione, lo si deve provare. Peraltro stando attenti alla previsione di cui all'articolo 394, ultimo comma, del codice di procedura civile, dal quale discende l'impossibilità di procedere all'allegazione per la prima volta in sede di rinvio.
La rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa
Tale affermazione, oltretutto, non trova ostacolo neanche nel principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa dei documenti prodotti da un creditore a sostegno di un credito insinuato al passivo fallimentare: tale principio, infatti, si applica in ipotesi di difetto dell'atto attributivo di certezza della data, mentre nell'ipotesi analizzata dalla Corte ne è solo in discussione la veridicità.
Va quindi accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva addossato alla creditrice opponente e non al curatore fallimentare l'onere di provare il rispetto delle regole tecniche sulla validazione temporale.
Corte di cassazione testo sentenza numero 12939/2017