La Corte d'Appello ritiene compiutamente identificato il soggetto qualificatosi come collaboratore di studio

di Lucia Izzo - È valida la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta a mani di un soggetto qualificatosi come "collega di studio". Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 321/2017 (qui sotto allegata).


Gli eredi di un cliente, debitore della banca, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo; l'istituto di credito, innanzi alla Corte meneghina chiede, tra l'altro, dichiararsi nulla e improcedibile l'opposizione per difetto di valida tempestiva notifica dell'atto di citazione.


Secondo la Banca, infatti, non sarebbe stata sufficientemente precisa la qualifica e l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto nella relata della notifica. Una ricostruzione che non convince i giudici del collegio.

Notifica valida al collaboratore di studio

Infatti, precisa la Corte d'Appello, l'atto è stato notificato a un soggetto compiutamente generalizzato con nome e cognome, ossia un'avvocatessa che si è dichiarata collaboratrice di studio del destinatario della notificazione e che si trovava proprio presso lo studio di questi.


La sua dichiarazione di collaboratrice di studio deve ritenersi sufficiente ad attestarne la veridicità. In ogni caso, prosegue la Corte, sarebbe dovuto essere il destinatario della notifica onerato dal provare che l'avvocatessa non fosse in realtà una collaboratrice, e tale prova non è stata fornita nel caso di specie.


Non è sufficiente allo scopo, infatti, la circostanza che l'avvocatessa avesse indicato altra sede qualo suo studio, poiché è plausibile che la stessa svolgesse attività sia in proprio che come collaboratrice presso lo studio del destinatario della notifica.

Quanto alla questione relativa alla impugnabilità degli estratti conto non impugnati nei termini contrattuali, anche tale motivo deve essere disatteso: la ragione del rigetto della pretesa creditoria delle Banca adottata dal tribunale non attiene tanto al fatto che gli opponenti abbiano tardivamente impugnato gli estratti conto, quanto al fatto che la Banca non ha fornito la prova del proprio credito producendo la documentazione relativa.

La Banca infatti non ha prodotto gli estratti conto non contestati, ma ha prodotto unicamente il salda conto che allo scopo vanno ritenuti insufficienti e tale lacuna probatoria non può ritenersi colmata dalla circostanza che gli estratti conto non risultano contestati, dato che appunto sono gli estratti conto stessi che non sono stati prodotti.

Accolta, invece, la richiesta riguardante un ulteriore credito vantato dalla banca, poichè era stata fornita la prova dell'erogazione del finanziamento, e sarebbe spettato alla parte opponente fornire la prova dell'estinzione del proprio debito in restituzione.

Corte d'Appello di Milano, sent. 321/2017

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