di Valeria Zeppilli - Le multe per eccesso di velocità notificate in ritardo sono sempre illegittime e non devono essere pagate neanche se, guardando alla data in cui gli accertatori hanno visionato i fotogrammi scattati con gli autovelox, il termine di 90 giorni potrebbe considerarsi rispettato.
Il dies a quo è quello della commessa infrazione
Il TAR Lombardia, con la sentenza numero 1267/2017 del 7 giugno (qui sotto allegata), ha infatti chiarito che la lettura dell'articolo 201 del codice della strada deve portare indubbiamente a ritenere che il dies a quo per il computo del termine fissato per la notifica dei verbali con i quali vengono accertate le violazioni del medesimo codice decorrono dalla data della commessa infrazione.
Di conseguenza, nello stesso verbale va indicato o che il termine di notifica decorre dall'accertamento o che i termini decorrono dalla violazione "salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi". Mai, però, può darsi rilevanza autonoma alla visione dei fotogrammi.
La vicenda
Nel caso di specie, dopo l'installazione di 7 nuovi autovelox, il Comune di Milano per un lungo periodo di tempo non era riuscito più a notificare nei termini i verbali con i quali venivano contestate le violazioni dei limiti di velocità accertate. Era quindi stato convenuto in giudizio da un'associazione dei consumatori, Altroconsumo.
L'ente aveva evidenziato, a sua difesa, di aver accertato un enorme numero di violazioni nei primi nove mesi di funzionamento dei nuovi autovelox, con la produzione di 1.664.070 fotogrammi di veicoli che superavano i limiti di velocità, non riuscendo a gestire con tempestività le procedure di accertamento.
Per il TAR, però, anche in tal caso la tempistica deve ritenersi violata e non solo: la prassi comunale di indicare nei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada una dicitura errata in ordine al rispetto dei tempi di notifica è illegittima. Il Comune, quindi, è stato condannato a porvi rimedio entro 90 giorni.
TAR Lombardia testo sentenza numero 1267/2017• Foto: 123rf.com