Le novità e il testo del disegno di legge approvato oggi definitivamente dalla Camera

di Marina Crisafi - La riforma del processo penale è legge. Dopo che ieri il Governo ha posto la fiducia sul testo, fortemente contrastato dalle opposizioni, ma anche dall'avvocatura, oggi la Camera l'ha rinnovata (con 267 voti a favore e 136 contrari) e approvato definitivamente il ddl che diventa quindi legge dello Stato. La riforma che contiene anche delega all'esecutivo in materia di intercettazioni e prescrizione, è stato salutato dagli addetti ai lavori con un tassello importante per la giustizia. "Dopo un lungo percorso parlamentare si aggiunge un tassello importante per il miglioramento della giustizia italiana" ha dichiarato infatti in un post su Facebook il ministro Andrea Orlando, a margine dell'approvazione del ddl "complesso e articolato che contiene fondamentali misure per la deflazione del carico giudiziario". Non la pensano così le opposizioni dalle quali arriva una forte critica al ddl, definito, come un "virus nel sistema giudiziario" (così Francesco Paolo Sisto, di FI intervenendo in aula).

Dalla prescrizione alla stretta su alcuni reati, come rapine e furti, ai tempi certi per l'azione penale ai riti alternativi, vediamo cosa cambia nel sistema giustizia a seguito della riforma (il cui testo è sotto allegato):

Prescrizione

Cambia la disciplina della prescrizione con la previsione che a partire dai reati commessi post riforma, vi sia una sospensione di 18 mesi dopo la sentenza

di condanna in primo grado e di ulteriori 18 dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione e il periodo viene ricomputato. Prescrizione sospesa per un massimo di 6 mesi anche nelle ipotesi di rogatorie all'estero. Si allungano anche i tempi per la corruzione (propria e impropria), con termini al massimo pari alla pena edittale aumentata della metà (in luogo di un quarto). Prescrizione "differita" sui reati di violenza commessi contro i minori che comincia a decorrere dal compimento dei 18 anni di età.

Intercettazioni

Tutela della privacy sulle intercettazioni

con delega al governo di predisporre norme per evitare che vengano pubblicate quelle non rilevanti ai fini delle indagini e inerenti persone completamente estranee. Prevista anche la delega per punire fino a 4 anni di carcere chi diffonde conversazioni captate in modo fraudolento e diffuse al solo fine di arrecare danno alla reputazione o all'immagine altrui. Infine, sì all'uso dei trojan (i virus informatici) con la previsione che le intercettazioni possano avvenire solo su comandi inviati da remoto e non in automatico e che il trasferimento delle registrazioni avvenga solo verso il server della procura. Il ricorso ai trojan in ogni caso è sempre ammesso per i reati di mafia, terrorismo e criminalità organizzata.

Estinzione del reato per riparazione

Viene introdotta l'estinzione del reato in caso di riparazione del danno. Sarà il giudice a dichiararlo, sentite le parti e la persona offesa, laddove l'imputato ripari integralmente il danno tramite restituzione o risarcimento e ne elimini le conseguenze. Ciò deve avvenire prima che abbia inizio il dibattimento.

Stretta sui reati predatori

Viene prevista inoltre una stretta su alcuni reati con l'inasprimento delle pene, ad esempio, per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passa a 6-12 anni di reclusione. Così come per i c.d. reati "predatori", ossia i furti in casa, le rapine e gli scippi, le cui pene vengono aumentate nel minimo.

Tempi certi per le indagini

Niente tempi morti per il rinvio a giudizio o l'archiviazione che dovranno essere chiesti dal pm entro 3 mesi (prorogabili di altri 3 se si tratta di casi complessi). Il termine sale a 15 mesi se si tratta di delitti di mafia e terrorismo. Di fronte all'inerzia del pm, avviene l'avocazione d'ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la corte d'appello. Inoltre, nel corso delle indagini preliminari (per reati di mafia e terrorismo) il colloquio dell'arrestato con il proprio avvocato può essere differito al massimo per 5 giorni.

Patteggiamento in appello

Torna il c.d. patteggiamento in appello, mediante il quale le parti possono mettersi d'accordo sui motivi d'appello e, eventualmente, sulla nuova pena, chiedendo al giudice di accoglierne alcuni e rinunciando ad altri.

Restyling dei ricorsi per cassazione

Riformati anche i ricorsi per cassazione con l'aumento, da un lato, delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità, e l'introduzione, dall'altro, di una disciplina più semplice per la stessa, quando vi siano alcuni vizi formali (come violazione dei termini o difetto di legittimazione). In caso di "doppia conforme" di assoluzione, inoltre, è previsto che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. Avverso la sentenza di patteggiamento, invece, il ricorso è limitato ai vizi dell'espressione della volontà dell'imputato, all'illegalità della pena o delle misure di sicurezza, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.

Riforma ordinamento penitenziario

Il testo delega il governo a riordinare il sistema penitenziario, semplificando le procedure innanzi al magistrato di sorveglianza, il ricorso alle misure alternative, eliminando preclusioni all'accesso ai benefici per i detenuti, incrementando il lavoro esterno ed intramurario e riconoscendo alcuni diritti di rilevanza costituzionale, come quello agli affetti. Restano esclusi in ogni caso dai benefici i condannati all'ergastolo per delitti di mafia, terrorismo e comunque di eccezionale gravità e pericolosità.

Il testo della riforma del processo penale

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