Cos'è e quando si configura il reato previsto e punito dall'articolo 673 del codice penale

di Valeria Zeppilli

Omesso collocamento di segnali: cos'è

L'omesso collocamento di segnali o ripari è un reato previsto e sanzionato dal nostro ordinamento dall'articolo 673 del codice penale che così recita:

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Si tratta, in buona sostanza, di una norma penale in bianco che persegue lo scopo di tutelare l'ordine pubblico assicurando la tranquillità dei consociati e la loro sicurezza.

Condotta sanzionata

Nei fatti, il reato in commento si verifica ogni qualvolta un soggetto non si attiene alle prescrizioni specifiche che gli sono imposte dall'autorità a fini di sicurezza stradale o pone in essere determinati comportamenti, previsti dalla norma, idonei a comprometterla.

Un esempio cui fare riferimento a tal proposito è quello della rimozione di un segnale di pericolo posto nei pressi di una scuola.

Pena

Le esigenze di tutela dell'ordine pubblico alla base dell'introduzione del reato di omesso collocamento di segnali o ripari giustificano la previsione di una pena abbastanza severa per coloro che pongono in essere i comportamenti individuati dall'articolo 673 c.p.: l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a cinquecentosedici euro.

Rapporti con l'articolo 38 del codice della strada

La fattispecie penale in commento è in un certo modo affine a quella di cui all'articolo 38 del codice della strada. Tuttavia, come chiarito più volte anche dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. n. 4477/1997), le due fattispecie sono in realtà diverse e autonome e possono anche essere integrate congiuntamente.

La previsione del codice della strada

, infatti, ha riguardo all'apposizione dei segnali stradali, al loro uso e alla loro manutenzione da parte degli enti proprietari delle strade, fatti salvi i casi di urgenza, secondo norme ispirate a criteri di uniformità a livello nazionale; la disposizione del codice penale, invece, è una contravvenzione tesa alla salvaguardia dell'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito, quando vi siano situazioni di anomalia dalle quali possono derivare pericoli per chi circola.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: