Il Tribunale di sorveglianza deve valutare se le necessità del figlio siano delle indispensabili esigenze di vita

di Valeria Zeppilli - La circostanza che un soggetto si trovi agli arresti domiciliari non rappresenta necessariamente un impedimento ad accompagnare i figli a scuola: tale incombenza, infatti, può rientrare nelle ipotesi eccezionali per le quali l'articolo 284, comma 3, del codice di procedura penale permette al giudice di autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo dell'arresto.

Le indispensabili esigenze di vita

La deroga, più in particolare, è consentita a fronte di indispensabili esigenze di vita che, astrattamente, possono identificarsi anche in necessità legate al corso scolastico del figlio dell'imputato o alle sue esigenze sportive.

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 30349/2017 qui sotto allegata, ha infatti precisato che potrebbero giustificare l'eccezione, ad esempio, l'impossibilità assoluta dell'altro genitore di accompagnare il figlio a scuola o a fare sport o l'impossibilità assoluta di avvalersi di persone di fiducia.

Il giudice, quindi, nel provvedere a compiere la valutazione necessaria ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione, deve ispirarsi a criteri di particolare rigore, dei quali deve poi dar conto nella motivazione del relativo provvedimento. Egli, più specificamente, deve valutare l'indispensabilità e l'assolutezza dei presupposti autorizzativi e non può basarsi su una preclusione aprioristica.

La vicenda

Nel caso di specie, invece, il magistrato di sorveglianza aveva escluso l'autorizzazione solo in considerazione dell'ampiezza delle autorizzazioni orarie di cui l'imputato fruiva e senza indagare se la prospettata partenza della sua compagna per il Perù per prestare assistenza al padre potesse integrare un'indispensabile esigenza di vita idonea a giustificare l'eccezione. Di conseguenza, dovrà ora tornare sulla questione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 30349/2017
Valeria Zeppilli

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