di Lucia Izzo - Nel procedimento per revocare l'amministratore di condominio, non è necessario che il singolo condomino, a cui è consentito fare ricorso, debba essere assistito da un difensore in quanto trattasi di un procedimento atipico, diretto alla mera gestione di interessi nell'ambito della volontaria giurisdizione.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 15706/2017 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sul ricorso di un amministratore di condominio a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Roma che ne disponeva la revoca per gravi irregolarità a lui imputabili.
Gli Ermellini confermano il dictum, precisando in prima battuta che è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto con cui la Corte d'Appello provvede sul reclamo contro il decreto del Tribunale riguardante la revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.
Il ricorso è, a contrario, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio
I giudici capitolini avevano ritenuto legittimo per il condomino difendersi personalmente, senza ricorrere all'assistenza di un legale, ciò in quanto il procedimento di revoca dell'amministratore è giudizio di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizione soggettiva.
Revoca dell'amministratore: non necessaria l'assistenza del difensore
Inammissibile la censura che il ricorrente rivolge all'impugnato decreto, sotto forma di vizio in procedendo, sindacando la validità della difesa personale del condomino nel procedimento di revoca.
Tale procedimento, precisa la Cassazione, riveste un carattere eccezionale e urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela a una corretta gestione dell'amministrazione condominiale a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore
Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, c.c. e disp. att. c.c. dà luogo a un procedimento camerale plurilaterale tipico nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria.
Inoltre, conclude la Corte, non incidendo su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente ex art. 80, comma 3, c.p.c., da qui deriva il rigetto del motivo di ricorso.
Accolta, invece, la doglianza circa la liquidazione delle spese nei confronti del condomino partecipante personalmente: nei procedimento in cui è consentita alla parte la difesa personale, precisa la Cassazione, la stessa che non riveste anche la qualità di avvocato può richiedere il solo rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non ha certo diritto alla liquidazione del compenso professionale.
Cass., VI sez. civ., sent. 15706/2017• Foto: 123rf.com