di Lucia Izzo - La polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendio, è una garanzia accessorio e non obbligatoria, che dunque non rappresenta un'estensione della RC Auto, bensì una pattuizione autonoma stipulata su richiesta.
Questa va a coprire, tra l'altro, i danni materiali e diretti che il veicolo ha subito a causa di un incendio, o di altri eventi provocati dal fuoco, che siano scaturiti sia dal mezzo stesso che dall'esterno di esso.
Ciononostante, laddove non si abbia l'apposita polizza, non bisogna desistere dall'ottenere il risarcimento del danno quando, ad esempio, sia derivato da un veicolo attiguo, poiché potrebbe essere attivato il meccanismo risarcitorio della RC Auto.
Danno da circolazione stradale
Questa conclusione deriva dal concetto di danno da circolazione stradale come interpretato dalla più recente e pressoché unanime giurisprudenza, anche di legittimità: in sostanza, per la Cassazione (ex multis n. 15392/2011 e n. 3108/2010) deve ritenersi che i danni provocati a terzi dall'incendio di un veicolo in sosta in area pubblica o a essa equiparata, siano a tutti gli effetti danni provocati dalla circolazione del veicolo.
Ciò in quanto la circolazione in senso giuridico è idonea a ricomprendere anche fenomeni non solo ricollegabili al momento "dinamico" del veicolo, ma anche la fermata e la sosta, ossia il momento "statico". Una nozione formalmente recepita anche dalla normativa secondaria (es. d.m. 86/2008)
La sosta, infatti, è una situazione equiparata alla circolazione e consente di richiedere non solo il risarcimento al proprietario del mezzo che per primo ha preso fuoco, bensì anche alla sua compagnia assicurativa che coprirà i danni ad altre cose (es. veicoli, edifici. etc.) e persone ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 del codice civile.
Incendio doloso
Costituisce un'eccezione, tuttavia, il caso in cui si accerti che l'incendio al veicolo che a sua volta abbia provocato danni, sia di origine dolosa come accertato dall'autorità.
In tal caso, ossia laddove l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Torna, in tale situazione, a operare l'eventuale polizza "incendio", ultima possibilità per il danneggiato "secondario" di ottenere un ristoro se, ovviamente, i termini della polizza consentono il risarcimento per danno provocati da incendio doloso, talvolta escluso.
Stessa conclusione laddove l'incendio sia stato provocato da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione: l'art. 2054 c.c., infatti, precisa che il conducente del veicolo debba risarcire il danno cagionato dalla sua circolazione a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Questi è tenuto ad assicurarsi che il mezzo sia sempre in ottime condizioni.
Se il proprietario o l'assicuratore non sono in grado di dimostrare la circostanza del dolo, oppure ove rimanga ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per danni scatta a carico di questi e non del terzo danneggiato. La presunzione di responsabilità può essere superata solo con la prova del caso fortuito, come tale eccezionale, non prevedibile ed evitabile dal proprietario del veicolo che ha preso fuoco.
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