di Valeria Zeppilli - Gli sgravi fiscali che gli Stati membri dell'Unione Europea concedono alle proprie chiese cattoliche possono configurare degli aiuti di Stato vietati dall'UE: ciò, in particolare, nel caso in cui le attività esercitate nei locali ecclesiastici siano di natura economica.
In tal modo, la Corte di giustizia dell'Unione ha dato un'importante stretta a una prassi invalsa in diversi paesi, demandando al giudice il compito di valutare l'effettiva natura delle predette attività.
La vicenda
La pronuncia dei giudici di Lussemburgo ha preso le mosse da una causa avente ad oggetto il rimborso di 24mila euro di imposte comunali che la congregazione della Chiesa spagnola, responsabile di una scuola, aveva versato ma che poi, appellandosi all'accordo che la Spagna e il Vaticano avevano stipulato prima che Madrid aderisse all'attuale UE, voleva recuperare ritenendosi beneficiaria delle numerose esenzioni ivi previste.
Le autorità tributarie spagnole, però, avevano respinto la richiesta affermando che, visto che l'attività per la quale era richiesta non aveva una stretta finalità religiosa, l'esenzione non poteva dirsi applicabile.
Ultima parola al giudice nazionale
Per la Corte di giustizia, in via generale, l'esenzione dall'imposta nel caso di specie soddisfa due dei quattro requisiti che sono richiesti affinché possa parlarsi di aiuto di Stato vietato, in quanto attribuisce alla congregazione che gestisce la scuola un vantaggio economico selettivo e diminuisce le entrate del Comune interessato, con conseguente impegno delle risorse statali.
Ciò posto, concretamente occorre verificare se vi è un'effettiva attività economica dietro ai locali per i quali è chiesta l'esenzione, verifica che viene demandata al giudice nazionale.
Occorre comunque considerare che per la Corte di giustizia le attività di insegnamento che lo Stato spagnolo non sovvenziona sembrano avere un carattere economico, posto che il finanziamento delle stesse deriva principalmente dalle contribuzioni private.
Caratteristiche degli aiuti di Stato
In ogni caso, come ricordato dai giudici, gli aiuti, per poter essere considerati aiuti di Stato vietati, devono eccedere i 200mila euro di importo nel triennio, devono incidere sugli scambi tra i diversi Stati membri e devono falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
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