di Lucia Izzo - Non è reato l'atteggiamento della locataria che si barrica nell'abitazione in cui vive insieme alla coinquilina lasciando questa fuori casa perché ha tentato di spogliarla arbitrariamente del possesso dell'appartamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione IV penale, nella sentenza n. 31598/2017 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva ricorso affinchè fosse annullata la sentenza che aveva assolto i suoi locatari dal reato di cui all'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
In particolare, i due avrebbero integrato il supposto reato impedendo alla loro inquilina di rientrare nell'appartamento locato. Ciononostante, i giudici di merito hanno ritenuto l'uomo estraneo ai fatti, mentre la moglie giustificata per legittima difesa.
Infatti, l'inquilina aveva preso in affitto parte dell'abitazione in cui continuava a vivere anche la proprietaria, ma si era poi barricata in casa, come già accaduto altre volte in precedenza, nella convinzione di poter escludere la presenza della locatrice, impedendole così di accedervi.
A causa del comportamento della donna, la locatrice aveva patito una crisi epilettica e, stante il pregiudizio anche per la sua salute, aveva reagito a distanza di poche ore, chiudendo dall'interno la porta dell'abitazione, una volta uscita di casa l'inquilina.
Niente reato per la padrona di casa che si barrica in casa escludendo l'inquilina
Nonostante le doglianze della parte offesa, la Cassazione ribadisce che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata, che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, ma non quanto alla materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie
Ciò che differenzia le due fattispecie è l'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 c.p. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero di diritto realmente esistente.
Inoltre, quanto alla configurabilità della legittima difesa, uno dei requisiti indispensabili è l'attualità del pericolo da cui deriva la necessità della difesa, consistente cioè in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in una minaccia od offesa imminenti.
La sentenza impugnata ha accertato che la condotta contestata fu commessa dall'imputata al fine di conseguire l'auto-reintegrazione nel possesso dell'appartamento, a seguito di uno spoglio arbitrario ad opera dell'inquilina.
Ancora, tale reazione fu attuata quando ancora era in corso lo spoglio subito dalla locatrice, che approfittò della momentanea assenza dell'inquilina per riacquistare il possesso dell'appartamento. Stante la declaratoria di inammissibilità, alla ricorrente non resta che pagare le spese processuali.
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