di Valeria Zeppilli - L'accertamento del rispetto dei limiti di velocità su strada va sempre preannunciato con degli appositi cartelli, sia che esso avvenga con autovelox fisso, sia che esso avvenga con apparecchi utilizzati mentre si è in movimento.
Nessuna deroga all'art. 142 c.d.s.
Con la sentenza numero 286/2017 (qui sotto allegata), il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha infatti contraddetto quanto sancito dal d.m. infrastrutture e trasporti del 15 agosto 2007, che escludeva l'obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici.
Nella sentenza si legge, infatti, che la prescrizione dell'articolo 142, comma 6 bis, c.d.s. non può essere derogata dal predetto decreto. L'unica norma alla quale deve guardarsi, quindi, è quella del codice della strada, in base alla quale, "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili".
Di conseguenza, il fatto che lo strumento di rilevazione sia statico o dinamico non incide sull'obbligo di presegnalazione, che deve essere comunque rispettato.
Nel caso di specie, invece, la segnalazione mancava, con la conseguenza che il verbale con il quale l'automobilista che aveva avviato la causa era stato sanzionato è stato annullato dal giudice.
Contestazione immediata
Alla decisione di annullamento del verbale ha in realtà contribuito anche un altro rilevante aspetto, ovverosia quello concernente la violazione dell'obbligo di contestazione immediata.
Infatti, nel verbale si motivava la deroga a tale obbligo sulla base del fatto che il rilievo sarebbe avvenuto tramite un dispositivo che consente l'accertamento in tempo successivo, mentre in realtà lo strumento era posto su un veicolo accertatore in movimento e dallo stesso verbale e dalle foto prodotte risultava che il rilevamento era avvenuto in avvicinamento.
Tutti tali elementi hanno salvato l'automobilista incauto dalla sanzione.
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