Ora, con il pretesto che a pagare è il "nostro" assicuratore, vale a dire quello presso cui abbiamo garantito per la responsabilità civile la circolazione del nostro automezzo, si stanno diffondendo nelle polizze delle clausole sulle quali nessuno appunta mai l'attenzione in sede di stipula.
Ma, poi, all'atto della liquidazione, tali clausole contrattuali implicano una decurtazione anche molto consistente del risarcimento.
Un esempio emblematico ci viene dalla pronuncia del Giudice di Pace di Modena del 28 febbraio 2017, Est. Stefano Onofri, sentenza n. 174/17, integralmente pubblicata sul sito di Unarca.
"Indiziata" di turno è una polizza di Generali, che, a fronte di un danno concordato con il perito assicurativo pari ad € 3.245,00, ne versa ante causam al carrozziere cessionario del credito solo € 2.596,00.
La penalizzazione viene giustificata con l'applicazione di una clausola che avrebbe sottoscritto (non è dato sapere quanto consapevolmente) il soggetto danneggiato - cedente.
Con motivazione di lapidaria chiarezza il GdP modenese condanna Generali al pagamento del residuo, oltre alle spese ed alle competenze legali necessitate dall'atteggiamento del centro liquidativo.
La pronuncia esordisce con il richiamo alla decisione del S.C. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928, Pres. Mario Finocchiaro, Est. Raffaele Frasca, che vale la pena di analizzare, se non altro per il calibro del Relatore.
Gli ermellini di Piazza Cavour dichiarano inammissibile il regolamento di competenza sollevato dal Giudice di Pace di Barra, ma scolpiscono alcuni basilari principi.
"La Corte ritiene opportuno enunciare nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, che deve ritenersi applicabile, non ostandovi alcuna controindicazione anche nel caso di regolamento di competenza d'ufficio, in cui il ricorso non è proposto dalla parte.
L'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale".
Indubitabilmente siffatte clausole, nel delimitare l'obbligo indennitario dell'assicuratore, restringono la libertà del danneggiato - assicurato e disincentivano il ricorso all'opera del carrozziere di fiducia.
In modo sobriamente deciso il giudice onorario emiliano ha disatteso l'eccezione sollevata dalla compagnia.
Avete fatto caso che la fotina di accompagnamento alla notizia prescelta effigia all'opera una carrozziera?
Il testo integrale della sentenza del Giudice di Pace di Modena è consultabile su www.unarca.it in homepage.