Si tratta di un'indennità che prescinde dalle condizioni di reddito e dall'età.
Il caso
Ultimamente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2600/2017) si è soffermata sulla decorrenza del diritto alla prestazione, dubitando delle conclusioni maturate nella precedente fase della causa.
In effetti, la sentenza di merito portata al cospetto della Suprema Corte riconosce il diritto dell'interessata solo dal 2014, epoca in cui risulta provato con documenti che l'impossibilità di deambulare rende necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Nel ricorso per Cassazione l'interessata però lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 18/1980 e art. 1 L. n. 508/1980.
In buona sostanza: critica la sentenza perché non è stato riconosciuto il diritto sin dal 2012, periodo nel quale, successivamente alla visita presso un fisiatra, emerge che l'interessata versa in una condizione di disabilità, che a sua volta la rende dipendente da un'altra persona per gran parte della giornata.
Insiste sul fatto che non dice nulla la circostanza che l'aiuto non venga prestato per l'intera giornata.
La soluzione data dalla Cassazione
Diverge da quanto concluso nel merito e, così, la sentenza viene cassata con rinvio al fine di appurare l'effettivo momento di insorgenza della condizione che giustifica l'indennità.
Il succo della pronuncia è questo: la decisione impugnata non è coerente con l'insegnamento ripetuto dal Supremo Magistrato, anzi trascura gli insegnamenti ripetutamente impartiti in questa materia attraverso plurime sentenze.
In pratica è stato più volte spiegato che l'indennità di accompagnamento è una prestazione particolare, dove l'intervento assistenziale non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nella loro capacità di lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare per dare un incoraggiamento a farsi carico della persona in difficoltà: questo permette di evitare il ricovero in istituti di cura e risparmiare importanti risorse e spesa sociale.
Con la precisazione che quando parliamo di incapacità ci riferiamo anche a situazioni dove, nell'arco della giornata, si ha bisogno dell'aiuto di terzi pur alternandosi momenti di assistenza passiva ed attiva.
La sentenza di merito risulta pertanto sbagliata laddove assegna un rilievo dirimente (nell'escludere l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità) alla sola circostanza che nel referto del fisiatra del 2012 si attesta che la sintomatologia determina alcune disabilità tali da richiedere l'assistenza di terzi per una buona parte della giornata.
In pratica
Bisogna fare marcia indietro e tornare in Tribunale con una diversa composizione, quindi rivedere ed accertare definitivamente il momento di insorgenza della condizione che giustifica l'indennità.
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