La denominazione della condizione contrattuale è <<clausola risarcimento in forma specifica -garanzia RCA>>. Le modalità del sinistro consistono in una collisione alla fiancata anteriore in manovra di retromarcia inferta al mezzo incidentato. Del resto, i soldi servono anche a levarsi qualche soddisfazione e una carrozzeria piemontese che non poteva che chiamarsi Top, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal danneggiato (successione a titolo particolare nel credito), aveva convenuto in giudizio il colosso tedesco avanti al magistrato onorario torinese senza trarne successo. Domanda respinta! ... Ma si tratta di un'attrice ostinata e contraria! Che cosa era accaduto? L'ente assicurativo aveva provveduto alla liquidazione del danno, corrispondendo però € 2.220,00 in luogo della maggior somma richiesta di € 2.300,00. La sforbiciata di qualche banconota si doveva alla decurtazione dell'importo corrispondente alla franchigia di polizza. Se l'assicurato non si rivolge alla carrozzeria convenzionata con Allianz, paga pegno. Abbiamo spiegato il concetto anche ieri, 17 luglio 2017, con la news dedicata ad una pronuncia del Giudice di Pace di Modena ed intitolata "Indennizzo diretto e carrozzerie non convenzionate: se la compagnia decurta il risarcimento applicando la penale, il giudice la condanna al residuo". L'appellante, tutelata dall'Avv. Angelo Massimo Perrini, nel rivolgersi al Tribunale di Torino, pone in risalto che l'azione diretta di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private origina dalla legge, talché la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subìto un illecito civile. Lo afferma chiarissimamente la Suprema Corte di Piazza Cavour con la pronuncia Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928, Pres. Mario Finocchiaro, Est. Raffaele Frasca,
La pretesa della compagnia assicurativa di trattenere la franchigia - protesta l'impugnante - costituisce un arricchimento senza causa in forza di previsioni contrattuali contrarie alla legge e agli obblighi di diligenza di cui all'art. 183, n.1, lett. A), del predetto C.d.A..
Allianz ricordava, per contro, che l'assicurato, nell'impegnarsi a fruire di un riparatore convenzionato, si garantiva lo sconto del 3% sul premio annuo netto RCA: la riduzione va applicata al risarcimento seppur di soli ottanta euro (al premier che fu Matteo Renzi fischieranno le orecchie: non sarà che 'sti ottanta euro portano jella?).
Inoltre, il nostro ordinamento prevede che il danneggiato possa essere ristorato in caso di evento dannoso di natura extracontrattuale attraverso il risarcimento in forma specifica, a mente dell'art. 2058 c.c..
La clausola contestata, poi, era stata approvata specificamente agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.: la situazione sarebbe stata diversa se il danneggiato avesse optato per la citazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 C.d.A., avendo in tal caso diritto all'integrale refusione del pregiudizio.
La Dott.ssa Chiavazza, denotando, tra l'altro, padronanza assoluta della materia, supera l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla compagnia di Trieste ritenendo l'appello ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. perché, pur essendo di valore inferiore ad € 1.100,00, importo entro cui il Giudice di Pace giudica secondo equità, il giudizio rientra tra quelli per i quali la norma prevede la decisione secondo diritto, a prescindere dal valore in contestazione.
Per giunta, la causa non era stata neppure decisa secondo equità, come emerge pacificamente dagli atti.
A questo punto il Tribunale sabaudo richiama la sentenza della Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2014, n. 6784, che ha statuito che "la clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice".
Il giudice dell'appello conclude affermando che la riduzione comporta una limitazione della libertà contrattuale con i terzi, senza che Allianz abbia provato (prova contraria) che inter partes sia intercorsa un'eventuale trattativa individuale, che avrebbe comportato il venir meno della vessatorietà (vale a dire la nullità della clausola).
Oltretutto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ricorda il Tribunale di Torino - ha statuito con provvedimento 26255 del 2016, pubblicato online nel bollettino settimanale n. 46 AGCM, la vessatorietà delle clausole limitative del diritto dell'assicurato di contrarre con professionisti a pena dell'applicazione di sanzioni in termini di scoperti sul danno liquidato, vessatorietà che può superare il giudizio di legittimità soltanto in presenza, per l'appunto, di trattativa individuale.
In sintesi, risultano compressi i meccanismi di scelta del consumatore c.d. debole con una restrizione inaccettabile.
E il Tribunale accoglie l'appello con il principio della ragione più liquida.
Il nuovo regolamento delle spese processuali rimborsa all'appellante carrozzeria € 212,00 per compensi di primo grado, € 100,00 per la fase stragiudiziale, € 51,55 per esborsi di primo grado, € 352,00 per compensi di secondo grado ed € 84,50 per esborsi di appello oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge sugli importi imponibili, spese di registrazione e successive occorrende.
La recentissima pronuncia è integralmente leggibile qui in calce.
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