di Valeria Zeppilli - Con un'originale e significativa sentenza del 22 marzo 2017 (qui sotto allegata), il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dott. Ilario Giuseppe Longo, si è discostato da un orientamento della Corte di cassazione consolidato da molti anni, sancendo che, pur se il danno riportato da un'autovettura a seguito di un sinistro stradale superi nel suo ammontare il valore di mercato del prezzo, la riparazione deve essere comunque integrale.
La vicenda
Nel caso di specie, a dare origine alla pronuncia del giudice è stata la vicenda di un uomo che, mentre stava percorrendo alla guida della propria auto una strada provinciale, finiva in una grossa buca posta sulla propria carreggiata, non visibile.
A seguito del conseguente urto contro il guard-rail, il veicolo dell'attore riportava danni ingenti lungo tutta la fiancata, che venivano stimati dal CTU in Euro 2.696,77, ovverosia in una somma che rendeva la riparazione antieconomica in quanto superiore al prezzo di mercato del veicolo, ormai vecchio.
Riparazione integrale
Per il Giudice di Pace, come detto, tale circostanza non può tuttavia reputarsi idonea a limitare il risarcimento al di sotto del danno effettivamente subito, rapportandolo al valore di mercato dell'auto: il diritto al risarcimento del danno, infatti, si giustifica per l'infungibilità del bene danneggiato.
Del resto, come si legge in sentenza, la nozione di patrimonio va intesa non solo come un insieme di beni, ma soprattutto come un insieme di valori e utilità, con la conseguenza che il reddito che produce il bene danneggiato non può essere reputato direttamente proporzionale al suo valore di scambio. In altre parole, nella determinazione del danno effettivo occorre considerare il rapporto tra il bene e l'utilizzazione economica che ne faccia il proprietario (v. Cass. n. 9740/2002), valorizzando, con riferimento alle autovetture, anche il valore aggiunto eventualmente acquisito in virtù della loro funzionalità.
Insomma: il danneggiato da un sinistro stradale ha diritto a che il suo veicolo torni ad essere "perfettamente riparato e nuovamente funzionante", ogni qualvolta il mezzo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, non può essere sostituito con un altro usato reperibile sul mercato.
Si ringrazia il G.d.P. Dott. Ilario Giuseppe Longo per la cortese segnalazione
GdP Vibo Valentia testo sentenza 22/03/2017