Analisi dell' articolo 416-ter c.p. alla luce delle modifiche operate dalla riforma penale in vigore dal 3 agosto

Dott.ssa Rosa Valenti - L' articolo 416-ter punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro o altra pubblica utilità.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato è quello di garantire l'ordine pubblico, il corretto funzionamento delle consultazioni elettorali nonché il corretto e libero confronto dei vari candidati.

La promessa di procurare voti

La promessa di procurare voti secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria costituisce l'anticipazione della consumazione del reato. Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso rientrerebbe nei reati a duplice schema,[1] accordo seguito dal ricevimento di denaro o altra utilità, in cui la consegna costituisce il momento consumativo del reato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbano costituire l'oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso.

Reato di pericolo

E' altresì un reato di pericolo poiché può manifestarsi attraverso atti di intimidazione anche in forma indiretta, quindi la capacità intimidatrice del metodo mafioso deve essere attuale, diretta ed effettiva. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali ai fini della configurazione del reato di pericolo è sufficiente che "il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale, sia percepito all'esterno non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori" (Cass. Sez.6, n.3027/2016).

La fattispecie criminosa implica indiscutibilmente una c.d. societas sceleris in cui l'associato o il candidato ad una carica elettiva, si attiva per procurare voti elettorali attraverso erogazioni in denaro o altra pubblica utilità, volti ad avere l'appoggio del corpo elettorale. Il potenziale candidato può essere compiacente o anche ignaro di tale accordo, difatti la norma in questione pone un problema interpretativo specie nei casi in cui il candidato risulti essere avulso dal circuito criminoso. Ne consegue che l'organo giudicante devo valutare nel caso concreto l'effettivo ruolo svolto dal candidato nonché tutti gli elementi probatori.

Le novità della riforma del processo penale in vigore dal 3 agosto

Dal 3 agosto, le pene previste dall'art. 416-ter c.p. si inaspriscono per effetto dell'entrata in vigore della riforma del processo penale. In particolare, secondo la nuova legge n. 103/2017, il reato sarà punito con la reclusione da sei a dodici anni, in luogo dei 4-10 attuali.

Dottoressa Rosa Valenti

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[1] G. Amarelli, La Riforma del Reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir.pen.cont., n.2, 2014,p.15 ss.


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