di Valeria Zeppilli - Alla luce dell'entrata in vigore lo scorso 3 agosto della riforma del processo penale, la Corte di cassazione ha ritenuto opportuno redigere e diffondere delle linee guida (qui sotto allegate) che facciano chiarezza sull'interpretazione da dare alle diverse modifiche che incidono sul giudizio di legittimità.
Termine per le restituzioni
Con riferimento alle condotte riparatorie, la riforma sancisce in generale che gli imputati, alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge che la ha introdotta, possono chiedere la fissazione di un termine di massimo sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
A tale proposito, la Corte di cassazione ha precisato che tale possibilità, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3, della legge numero 103/2017, non riguarda il giudizio di legittimità.
Archiviazione e non luogo a procedere
Le linee guida si occupano poi delle nuove disposizioni dettate per i provvedimenti di archiviazione e per le sentenze di non luogo a procedere, precisando che le stesse si applicano solo ai provvedimenti e alle sentenze emessi dopo l'entrata in vigore della legge.
Ricorsi dell'imputato e del P.M.
Il 3 agosto 2017 è anche il momento iniziale in cui trova applicazione la disposizione che disciplina i ricorsi proposti personalmente dall'imputato, anche se i provvedimenti ai quali si riferiscono sono stati emessi prima. Per quanto riguarda, invece, la disposizione che circoscrive le possibilità del pubblico ministero di ricorrere in Cassazione, la sua operatività riguarda i ricorsi proposti avverso le sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma.
Dichiarazione di inammissibilità
Con riferimento alla procedura semplificata di inammissibilità, liberata da formalità di procedura, la Corte di cassazione ha precisato che la stessa è immediatamente applicabile e riguarda anche i ricorsi che sono stati proposti prima dell'entrata in vigore della legge, purché non sia stato dato ancora l'avviso di fissazione dell'udienza.
In ogni caso, l'aumento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende comminata in caso di ricorso inammissibile riguarda solo i ricorsi proposti dopo il 3 agosto.
L'inammissibilità de plano, poi, è adottata da appositi collegi delle sezioni ordinarie, e non dalla settima sezione, che si atterranno alle disposizioni tabellari, da emanare, contenenti le forme e le modalità organizzative.
Infine, in materia di inammissibilità, le linee guida chiariscono che l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso non si applica ai procedimenti di assegnazione all'apposita sezione che, al momento dell'entrata in vigore della riforma, erano già stati emessi.
A tal proposito, al magistrato coordinatore dell'esame preliminare dei ricorsi è dato mandato di predisporre un modello base per tutte le sezioni di scheda per l'indicazione delle cause di inammissibilità, redatto dopo aver consultato i responsabili sezionali e il direttore del C.E.D..
Applicazione immediata
La Cassazione ha ricordato, poi, che sia la nuova disposizione sulla rettificazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia la nuova disposizione sull'annullamento senza rinvio sono applicabili immediatamente a tutti i procedimenti pendenti.
Patteggiamento
Con riferimento al patteggiamento, la legge numero 103/2017 si è occupata anche dei limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, disponendo però, come ribadito dalla Cassazione, che le relative disposizioni non si applicano nel caso in cui la richiesta di patteggiamento sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della riforma.
Errore materiale o di fatto
Venendo alla nuova disposizione sul ricorso per errore materiale o di fatto, la stessa, si legge nelle linee guida, è applicabile anche ai provvedimenti che la Corte ha emesso prima dell'entrata in vigore della riforma, purché, però, il termine di 90 giorni dalla deliberazione non sia decorso.
Rescissione del giudicato
La Suprema Corte ha poi precisato che i ricorsi pendenti in Cassazione non sono interessati dalla modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato, neanche se la relativa udienza non sia ancora stata fissata.
Misure cautelari reali
Infine, in materia di rito per la trattazione dei ricorsi in materia di misure cautelari reali, il documento interpretativo redatto dalla Cassazione opera una distinzione tra i decreti di fissazione dell'udienza relativi a ricorsi pendenti e non ancora fissati al momento dell'entrata in vigore della riforma e i ricorsi già fissati.
Nel primo caso, i decreti sono emessi secondo il rito camerale partecipato di cui all'articolo 127 del codice di rito.
Nel secondo caso, la nuova disposizione non si applica e il rito al quale fare riferimento è quello di cui all'articolo 611 del codice.
Corte di cassazione testo linee guida sulla riforma del processo penale